
Ricostruzione in altro sito, ok al sismabonus acquisto
NORMATIVA
Ricostruzione in altro sito, ok al sismabonus acquisto
La detrazione del 110% per gli acquirenti spetta anche su un edificio demolito e ricostruito altrove
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del 17/10/2024

19/07/2021 - Gli acquirenti delle abitazioni vendute da una impresa che ha demolito un immobile e ha costruito un nuovo complesso abitativo nello stesso Comune ma in una diversa zona hanno diritto al sismabonus acquisto. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 478 del 15 luglio 2021.
La detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 - ha ricordato l’Agenzia - spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro 96mila per ciascuna unità immobiliare e a condizione le vendite siano stipulate entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022, come previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020.
L’Agenzia ha evidenziato che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio sia costruito a qualche centinaio di metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Come precisato anche dalla Circolare 19/2020, infatti, il sismabonus acquisto si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, gli acquirenti possano fruire del sismabonus acquisto e possono optare, al posto della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 - ha ricordato l’Agenzia - spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro 96mila per ciascuna unità immobiliare e a condizione le vendite siano stipulate entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022, come previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020.
Ricostruzione in altro sito, ok al sismabonus acquisto
Il caso sottoposto all’Agenzia ruota intorno al concetto di ‘diverso sedime’: l’intervento in questione ha comportato la demolizione totale di un edificio esistente, la delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante dall’edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria in base alla normativa regionale vigente.L’Agenzia ha evidenziato che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio sia costruito a qualche centinaio di metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Come precisato anche dalla Circolare 19/2020, infatti, il sismabonus acquisto si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, gli acquirenti possano fruire del sismabonus acquisto e possono optare, al posto della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.