
Iva al 10%, spetta per la nuova costruzione di impianti fognari
NORMATIVA
Iva al 10%, spetta per la nuova costruzione di impianti fognari
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che un nuovo collettore è un’opera di urbanizzazione
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del 13/04/2022

08/04/2021 - La realizzazione di un collettore fognario che unisce due depuratori è un intervento di nuova costruzione che può fruire dell’aliquota Iva ridotta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 229 del 6 aprile 2021.
Il quesito è stato posto da una società che gestisce il servizio idrico integrato di alcuni Comuni, la quale, nell’ambito dell’attività di adeguamento della rete fognaria, ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la costruzione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y.
Tale intervento - ha specificato la società - costituisce il primo lotto di un più ampio progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona.
L’Agenzia rileva che l’intervento può essere considerato una “nuova realizzazione” e beneficiare quindi dell’aliquota Iva ridotta (nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
La società istante aveva il dubbio che l’intervento non rientrasse fra le nuove costruzioni per il fatto che poteva essere considerato un semplice potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa realizzazione, dell’attuale rete fognaria, circostanza che lo farebbe rientrare nei lavori ad aliquota Iva ordinaria.
Poi ha aggiunto che, in linea generale, l’aliquota ridotta si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano, mentre gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica scontano l’aliquota ordinaria anche se comportano un potenziamento dell’impianto (risoluzione ministero Finanze n. 397666/1985 e risoluzione n. 202/2008).
L’Agenzia ha poi evidenziato che tra le opere di urbanizzazione di cui al citato n. 127-quinquies sono comprese le fognature, nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione”.
Nel caso in esame, considerando che con l’intervento oggetto del contratto (realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y) viene costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, per convogliare ad un unico ed efficiente impianto di depurazione i reflui dell’area, e che lo stesso intervento fa parte di un più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale che ha per oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari, comportando quindi la costruzione ex novo di collettori di adduzione, che possono essere inclusi tra le opere di urbanizzazione (fognature), l’Agenzia, in linea con la prassi, ritiene che alla prestazione possa applicarsi l’aliquota Iva al 10%.
Il quesito è stato posto da una società che gestisce il servizio idrico integrato di alcuni Comuni, la quale, nell’ambito dell’attività di adeguamento della rete fognaria, ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la costruzione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y.
Tale intervento - ha specificato la società - costituisce il primo lotto di un più ampio progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona.
L’Agenzia rileva che l’intervento può essere considerato una “nuova realizzazione” e beneficiare quindi dell’aliquota Iva ridotta (nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
La società istante aveva il dubbio che l’intervento non rientrasse fra le nuove costruzioni per il fatto che poteva essere considerato un semplice potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa realizzazione, dell’attuale rete fognaria, circostanza che lo farebbe rientrare nei lavori ad aliquota Iva ordinaria.
Iva al 10% per la nuova costruzione di impianti fognari
L’Agenzia ha in primis ricordato che sono soggette ad aliquota Iva al 10% le prestazioni ricevute in base a contratti di appalto per la costruzione di opere, impianti ed edifici nell’ambito dell’urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate ad assicurare alla collettività le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, della viabilità e della sicurezza, tra i quali rientrano gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.Poi ha aggiunto che, in linea generale, l’aliquota ridotta si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano, mentre gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica scontano l’aliquota ordinaria anche se comportano un potenziamento dell’impianto (risoluzione ministero Finanze n. 397666/1985 e risoluzione n. 202/2008).
L’Agenzia ha poi evidenziato che tra le opere di urbanizzazione di cui al citato n. 127-quinquies sono comprese le fognature, nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione”.
Nel caso in esame, considerando che con l’intervento oggetto del contratto (realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y) viene costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, per convogliare ad un unico ed efficiente impianto di depurazione i reflui dell’area, e che lo stesso intervento fa parte di un più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale che ha per oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari, comportando quindi la costruzione ex novo di collettori di adduzione, che possono essere inclusi tra le opere di urbanizzazione (fognature), l’Agenzia, in linea con la prassi, ritiene che alla prestazione possa applicarsi l’aliquota Iva al 10%.