
Green pass, tutte le regole per lavorare nei cantieri
NORMATIVA
Green pass, tutte le regole per lavorare nei cantieri
Verifiche in anticipo per programmare i turni. Confindustria ipotizza il ‘silenzio - possesso’. Le faq del Governo
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del 27/07/2023

14/10/2021 - Da domani 15 ottobre si potrà lavorare nei cantieri edili solo se in possesso del green pass. L’obbligo, previsto dal DL 127/2021, si scontra con le peculiarità del settore costruzioni, già segnalate dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
Nei cantieri operano una pluralità di soggetti che non sempre sono dipendenti della stessa impresa. La presenza di più imprese o di lavoratori autonomi può rendere più complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro.
Un aiuto in tal senso è arrivato con le Faq elaborate dal Governo, ma anche da alcune indicazioni fornite da Confindustria ai suoi iscritti.
Il Governo ha spiegato che, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Il Governo ha inoltre ribadito che sono soggetti ai controlli non solo i dipendenti, ma tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda.
Come previsto dal decreto, il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green pass viene considerato assente ingiustificato. Ma cosa accade se il lavoratore non comunica niente?
Sull’argomento è intervenuta Confindustria che, nelle indicazioni procedurali fornite ai suoi iscritti nei giorni scorsi, ha affermato: “il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme”.
Le faq del Governo non trattano esplicitamente l’argomento, ma ribadiscono che le imprese sono tenute ad effettuare controlli generalizzati o a campione.
Limitandoci al settore privato, le verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
I controlli sui lavoratori provenienti da società di somministrazione devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
I lavoratori che per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nel frattempo i lavoratori dovranno trasmettere la documentazione al medico competente e non saranno soggetti a controlli.
I lavoratori in attesa del rilascio della certificazione potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Se il lavoratore accede all’azienda senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ed è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
Nei cantieri operano una pluralità di soggetti che non sempre sono dipendenti della stessa impresa. La presenza di più imprese o di lavoratori autonomi può rendere più complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro.
Un aiuto in tal senso è arrivato con le Faq elaborate dal Governo, ma anche da alcune indicazioni fornite da Confindustria ai suoi iscritti.
Green pass in cantiere e programmazione dei turni
Il DL 127/2021 prevede che il lavoratore debba esibire il green pass, su richiesta, al momento dell’accesso nel luogo di lavoro. Le modalità tecniche con cui eseguire i controlli sono indicate nella bozza di dpcm per la ripresa delle attività nel settore pubblico e privato.Il Governo ha spiegato che, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Il Governo ha inoltre ribadito che sono soggetti ai controlli non solo i dipendenti, ma tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda.
Green pass, scatta il silenzio possesso?
Come previsto dal decreto, il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green pass viene considerato assente ingiustificato. Ma cosa accade se il lavoratore non comunica niente?Sull’argomento è intervenuta Confindustria che, nelle indicazioni procedurali fornite ai suoi iscritti nei giorni scorsi, ha affermato: “il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme”.
Le faq del Governo non trattano esplicitamente l’argomento, ma ribadiscono che le imprese sono tenute ad effettuare controlli generalizzati o a campione.
Green pass, modalità di verifica
Il Governo spiega che oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.Limitandoci al settore privato, le verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
I controlli sui lavoratori provenienti da società di somministrazione devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
Green pass, lavoratori esenti o in attesa della certificazione
I lavoratori che per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nel frattempo i lavoratori dovranno trasmettere la documentazione al medico competente e non saranno soggetti a controlli.I lavoratori in attesa del rilascio della certificazione potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Green pass, provvedimenti e sanzioni
Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Se il lavoratore accede all’azienda senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ed è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.