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Superbonus e tetti non disperdenti, Enea fa chiarezza

Superbonus e tetti non disperdenti, Enea fa chiarezza

Le modifiche normative in materia di ‘superficie disperdente’ e ‘tetto freddo’ hanno richiesto un aggiornamento delle definizioni

Vedi Aggiornamento del 03/08/2023
Foto: Jozef Polc © 123rf.com
Foto: Jozef Polc © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 03/08/2023
09/03/2022 - Con una nota di chiarimento pubblicata il 7 marzo sul proprio sito web, l’Enea interviene sul tema del superecobonus 110% per i tetti non disperdenti.
 
Innanzitutto Enea ricorda che, secondo la definizione riportata nel DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” art. 2, comma 2, lettera a), per ‘superficie disperdente S (m2)’ si intende la ‘superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione’.
 
La necessità di chiarire la relazione tra definizioni e requisiti per i bonus deriva dalle modifiche normative intervenute nei mesi successivi all’istituzione del superbonus, in particolare quella introdotta dalla legge di bilancio 2021 che ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) nel seguente modo:
 
‘a. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente’.
 
Da anni - spiega l’Enea - il concetto di ‘superficie disperdente’ è consolidato e applicato nella definizione del ‘Rapporto di forma S/V’ da cui dipendono:
- i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica;
- l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale;
- il parametro H’t;
- le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.
 

Per non mettere in crisi il concetto di ‘superficie disperdente’, l’Enea di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), indica l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio:
 
“Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del ‘tetto freddo’ copertura ‘non disperdente’ POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del ‘tetto freddo’, che è appunto ‘non disperdente’, non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento ‘POND’ è ammissibile soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).”
 
A tal proposito, l’Enea rimanda alla pag. 33 del proprio documento Guida all’utilizzo del Portale SuperEcobonus e informa che, in base all’interpretazione, è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”.
 
L’interpretazione - aggiunge Enea - è stata condivisa e ripresa nella Risposta 247 del 14 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate - pagg. 6 e 7”: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi ‘trainanti’ - finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
 
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”
 
Una ulteriore riflessione, di concerto con il MiTE - aggiunge ancora Enea -, ha portato alla nota del 31 agosto 2021: “2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
 
La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto - conclude Enea.
 
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