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Fotovoltaico, se diventa manutenzione ordinaria strada sbarrata al bonus mobili?

Fotovoltaico, se diventa manutenzione ordinaria strada sbarrata al bonus mobili?

Come manutenzione straordinaria dà diritto alla detrazione anche se l’impianto si trova sul lastrico solare condominiale. Ma cosa accadrà con l’entrata in vigore del Decreto Energia?

Vedi Aggiornamento del 22/12/2022
Foto: zstockphotos©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/12/2022
10/03/2022 - L'installazione, sul lastrico solare condominiale, di un impianto fotovoltaico a servizio di un appartamento è un intervento di manutenzione straordinaria che dà diritto al bonus ristrutturazioni e, di conseguenza, al bonus mobili.
 
Questa chance è stata confermata dal sottosegretario al Ministero dell’Economia, Federico Freni, che martedì 8 marzo ha risposto a un quesito posto dal deputato del Pd, Gian Mario Fragomeli, in Commissione Finanze della Camera.
 
Se queste affermazioni sono valide adesso, c’è da chiedersi cosa accadrà quando il Decreto Energia sarà convertito in legge.
 

Fotovoltaico sul lastrico solare condominiale, il dubbio

Fragomeli ha chiesto di chiarire se l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, o l'installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare, possa essere considerato “intervento su singola unità immobiliare” e dia la possibilità di usufruire del bonus mobili o se, al contrario, si tratti di un “intervento su parti comuni di edifici residenziali”.
 

Fotovoltaico sul lastrico solare condominiale, ok al bonus mobili

Il sottosegretario Freni ha ricordato che, per ottenere il bonus mobili, è necessario che nell’immobile da arredare sia realizzato un intervento di recupero edilizio riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
 
Ai sensi dell’articolo 123 del Testo Unico dell’edilizia, negli interventi di manutenzione straordinaria rientrano quelli finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili.
 
Freni ha aggiunto che l’impianto serve la singola unità immobiliare quindi, anche se si trova sul lastrico solare condominiale, i lavori si qualificano come “interventi sulla singola unità immobiliare”. Assodato che l'intervento si qualifica come manutenzione straordinaria sulla singola unità immobiliare, il condomino, proprietario dell’impianto, ha quindi diritto al bonus ristrutturazioni e al bonus mobili.
 


Fotovoltaico, le novità del Decreto Energia

La spiegazione fornita dal Sottosegretario Freni è molto chiara, ma fotografa una situazione che potrebbe essere messa in discussione.
 
Il Decreto Energia (DL 17/2022) dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli ‘edifici’, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al Regolamento Edilizio-Tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni, atti amministrativi di assenso e autorizzazione paesaggistica.
 
La norma mira ad incentivare l’installazione di tali impianti semplificando le procedure e riducendo le autorizzazioni, ma potrebbe avere ripercussioni sulle detrazioni fiscali.

Considerandolo nella casistica della manutenzione, poiché il DL Energia lo ‘declassa’ da straordinaria a ordinaria, l’impianto fotovoltaico darebbe diritto al bonus ristrutturazioni solo se l’intervento riguardasse le parti comuni degli edifici residenziali. Di conseguenza, il bonus mobili agevolerebbe solo l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, lavatoi, sale riunioni e appartamenti del portiere.

Considerandolo, invece, intervento finalizzato al risparmio energetico attraverso l’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili, l’impianto fotovoltaico darebbe diritto al bonus ristrutturazioni (ex art. 16-bis, lettera h) del TUIR) ma non al bonus mobili il quale - lo ricordiamo - deve agganciarsi al bonus 50% ma limitatamente agli interventi ex art. 16-bis, lettere a) e b).

Sull'argomento potrebbe essere necessario un chiarimento.
 
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