Network
Pubblica i tuoi prodotti
Rinnovabili, aumentano le aree idonee all’installazione

Rinnovabili, aumentano le aree idonee all’installazione

Nel Decreto Aiuti ulteriore semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli impianti anche sugli edifici agricoli

Aggiornato al 04/05/2022
Foto: folewu © 123rf.com
Foto: folewu © 123rf.com
di Rossella Calabrese Aggiornato al
03/05/2022 - Individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e ulteriore semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli impianti.
 
Sono alcune delle misure finalizzate alla diffusione degli impianti, contenute nel Decreto Aiuti approvato lunedì sera dal Consiglio dei Ministri.
 

Ulteriori aree idonee per gli impianti da rinnovabili

Il Decreto, nel testo entrato, amplia la casistica delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal Dlgs 199/2021 e integrata dal DL 17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), aggiungendo una nuova tipologia.
 
Le aree idonee già individuate sono:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
 
A queste, il Decreto Aiuti aggiunge “le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004”.
 
E specifica che “ai soli fini della presente lettera, per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela”.
 
Invece, “per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela”.
 


Ulteriore semplificazione dei procedimenti

L’altra misura riguarda le procedure autorizzative per le aree idonee. Ad oggi, secondo l’articolo 22 del Dgs 199/2021, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono così disciplinati:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
 
La bozza del Decreto Aiuti aggiunge la previsione secondo cui la suddetta disciplina “si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili”. 
 

Criteri per facilitare la conclusione dei procedimenti

Il Decreto Aiuti prevede che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero della Cultura dovrà stabilire criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori. 
 

Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo

La bozza del decreto Aiuti prevede che, nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
 
È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
 
Queste nuove norme - la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea - si applicano anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il riferimento potrebbe essere al bando ‘Parco Agrisolare’ da 1,5 miliardi di euro che il Ministero delle Politiche Agricole avrebbe dovuto emanare entro il 31 marzo scorso ma che non ha ancora visto la luce, a causa di un punto controverso: il divieto di vendere alla rete l’energia elettrica prodotta.
 
Le più lette