29/09/2022 - Il condominio è una comunità di persone con differenti esigenze. La progettazione dell’edificio e delle sue successive trasformazioni deve prevedere l’installazione di scivoli, ascensori e montascale, per consentire anche alle
persone con disabilità di muoversi liberamente al suo interno.
Infatti, secondo la
Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, queste ultime sono cristallizzate quale “
il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”
[1].
La disabilità è, difatti, tutelata a mezzo di
strumenti atti alla parificazione pratica e sociale di tutti quei soggetti affetti da problematiche motorie. Ovviamente, la normativa inerente il diritto Condominiale non poteva che omogeneizzarsi all’evoluzione storica.
È proprio per tale ragione che in caso di disabilità all’interno di un Condominio vi sono
numerose possibilità di scelta strutturale, finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da poter permettere a chi ne abbia necessità di potersi muovere liberamente nelle parti comuni, sino all’accesso alla propria abitazione.
Uno degli esempi più comuni consta nello
scivolo per il transito della sedia a rotelle, da installarsi necessariamente in ogni parte del Condominio ove vi siano delle piccole scale, con un numero ridotto di gradini. Tali rampe non possono avere una pendenza superiore all’otto per cento e devono essere realizzate immaginando il transito di all’incirca due persone alla volta.
Si ritiene necessario, scendendo più nel dettaglio, specificare che uno spazio avente un dislivello inferiore di 3.20 metri rispetto al piano inferiore è da reputarsi
non accessibile e, conseguentemente, nel caso
de quo non sarà possibile posizionare una rampa per disabili e sarà necessario attuare una diversa risoluzione.
Sulla scorta di tale ragione i costruttori e progettisti di Condomini (in ossequio a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 236 Giugno 1989) hanno l’obbligo di porre in opera
spazi accessibili a chiunque.
Comune è la richiesta da parte del portatore di handicap dell’adeguamento e/o installazione di un
ascensore per disabili: l’abbattimento delle barriere architettoniche a tutela di tutti i soggetti con difficoltà motorie prevede il diritto all’accessibilità, riassumendo in questo sia la possibilità di accedere ad un determinato spazio sia la facoltà di muoversi liberamente all’interno dello stesso e, pertanto, di poter usufruire autonomamente dei servizi.
L’ascensore creato per soggetti con problemi di deambulazione deve rispettare analiticamente sia
la larghezza che la profondità ex lege previste, onde evitare di incorrere in problematiche legal-giuridiche.
Ulteriore mezzo atto al predetto scopo è il
montascale per disabili, l’apparecchio che permette al soggetto invalidato di salire con la propria sedia a rotelle su una pedana che, con l’avvio di un motore, gli permetterà di salire al piano superiore. Anche in tal caso la finalità dell’adozione di un montascale all’interno del Condominio è l’adeguamento delle strutture rispetto ad ogni tipo di esigenza e di ausilio alla mobilità.
Successivamente all’anno 1989 la Giurisprudenza e l’aiuto dello Stato nei riguardi dei soggetti affetti da menomazioni hanno trovato la loro evoluzione, scontrandosi però con la
normativa delle maggioranze condominiali, nel caso in cui l’installazione di strutture per disabili crei uno sconvolgimento dell’assetto del palazzo.
Infatti, proprio per tale motivo, la maggioranza prevista per l’attuazione di tali interventi è quella di due terzi dell’Assemblea, ridotta recentemente dal Legislatore ad
un terzo in seconda convocazione.
La
ratio di tale scelta la si riscontra quale specchio riflettente due diritti diversi tra di loro: il primo quello del disabile di poter liberamente muoversi, dall’altro canto il diritto dei condomini tutti di deliberare una
modifica sia strutturale che visiva degli spazi comuni.
Risulta più che ovvia la differenza di ripartizione spese nel caso in cui l’Assemblea a maggioranza non approvi le opere a favore del disabile. La Legge, in caso di diniego assembleare pone comunque al primo posto il soggetto debole consentendogli, nonostante il voto contrario a quanto di sua spettanza, di
porre in essere le opere a sua tutela ma, anche in rispetto di quanto statuito dall’Assemblea, pone a carico del richiedente le
spese di messa in opera, previa formale comunicazione alla stessa Assemblea.
Trascorsi
tre mesi dalla lettera presentata al Condominio, ed in assenza di decisione alcuna, il soggetto disabile potrà provvedere
all’installazione a sue spese. Tale ultima statuizione è valevole altresì per l’installazione di un ascensore per portatori di handicap ma, a differenza del montascale, il
quorum deliberativo richiesto è pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione.
Lo Stato, comunque, ha previsto una serie di
agevolazioni fiscali per i lavori di adeguamento, al fine di aiutare economicamente la persona invalida ed evitare che quest’ultima si trovi oberata di spese a sola tutela di un suo diritto.
Alla luce di quanto narrato e descritto si deduce che
i soggetti disabili hanno, sempre e comunque,
la precedenza rispetto alla volontà del Condominio che, in caso di diniego, non impedisce l’abbattimento delle barriere architettoniche e, in caso di approvazione, coadiuva economicamente il soggetto debole.
[1] Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità - ratificata dal Parlamento italiano nel 2009.