
Bonus barriere architettoniche, la detrazione punta a includere più lavori possibile
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RISTRUTTURAZIONE
Bonus barriere architettoniche, la detrazione punta a includere più lavori possibile
Agenzia Entrate: agevolazione anche per le opere connesse agli interventi e i condomìni non prevalentemente residenziali
Vedi Aggiornamento
del 09/04/2025

Vedi Aggiornamento del 09/04/2025
26/09/2022 - Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è nato con uno spirito che mira ad includere il maggior numero di interventi. Una conferma arriva da due recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato spiegato che possono ottenere la detrazione anche le opere di completamento e gli interventi realizzati nei condomìni con superficie prevalente non residenziale.
L’Agenzia ha spiegato che, per ottenere la detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989. Se vengono rispettate queste condizioni, si può ottenere il bonus 75% per le spese sostenute nel 2022. La detrazione spetta anche per le spese relative alle opere di completamento degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico, nonché di sostituzione dei sanitari.
Le spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti possono invece essere agevolate con il bonus ristrutturazioni.
Dato che l’edificio è a prevalenza non residenziale, il condominio si è rivolto all’Agenzia per chiedere se abbia diritto alla detrazione.
L’Agenzia ha spiegato che la norma riguarda gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sugli edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza, il condominio può ottenere il bonus anche se l’edificio non è prevalentemente residenziale.
Bonus barriere architettoniche e lavori di completamento
Con la risposta 461/2022, l’Agenzia si è pronunciata sul caso di lavori realizzati in due appartamenti adiacenti. Le due unità immobiliari sono state collegate tra loro. Sono stati inoltre realizzati lavori di ampliamento delle porte e la ristrutturazione del bagno, con la sostituzione dei sanitari con altri idonei.L’Agenzia ha spiegato che, per ottenere la detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989. Se vengono rispettate queste condizioni, si può ottenere il bonus 75% per le spese sostenute nel 2022. La detrazione spetta anche per le spese relative alle opere di completamento degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico, nonché di sostituzione dei sanitari.
Le spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti possono invece essere agevolate con il bonus ristrutturazioni.
Bonus barriere architettoniche e condomìni prevalentemente non residenziali
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 465/2022, ha chiarito il caso di un condominio (composto da 12 unità immobiliari in categoria A/10 - uffici/studi privati, 2 unità di categoria A/2 - abitazioni di tipo civile e 1 unità di categoria C/6 - autorimessa) che intende installare un ascensore con i requisiti previsti dal DM 236/1989.Dato che l’edificio è a prevalenza non residenziale, il condominio si è rivolto all’Agenzia per chiedere se abbia diritto alla detrazione.
L’Agenzia ha spiegato che la norma riguarda gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sugli edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza, il condominio può ottenere il bonus anche se l’edificio non è prevalentemente residenziale.
Norme correlate
Risposta 21/09/2022 n.461
Agenzia delle Entrate - Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari site nel medesimo condominio ed in comproprietà tra coniugi - articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta 21/09/2022 n.465
Agenzia delle Entrate - Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su di un edificio condominiale a prevalenza non residenziale -articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
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