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Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti

Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti

In vigore le nuove norme per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni

Vedi Aggiornamento del 12/09/2024
Taras Verkhovynets © 123rf.com
Taras Verkhovynets © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 12/09/2024
08/11/2022 - A partire dal 4 novembre scorso i rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, non sono più qualificati come rifiuti.
 
Lo stabilisce il DM 152 del 27 settembre 2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.
 
Il DM 152/2022, composto da 8 articoli e 3 allegati, definisce:
 
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
 
Il provvedimento - spiega il Ministero - individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di ‘tagliando’, frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese.
 
Al tal fine, i tecnici del dicastero, secondo gli indirizzi del ministro Gilberto Pichetto stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine della fase di monitoraggio di 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma.
 
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