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Superbonus, esiste una tutela se il credito viene sequestrato?
di Redazione Edilportale

Superbonus, esiste una tutela se il credito viene sequestrato?

La Cassazione risolve cinque casi ribadendo che il credito ceduto è collegato alla detrazione e all’eventuale comportamento illecito

Vedi Aggiornamento del 03/09/2024
mkphotoshu©123RF.com
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07/11/2022 - Se il diritto al Superbonus è maturato nell’ambito di un’operazione fraudolenta, il cessionario che acquista in buona fede il credito corrispondente può beneficiare di qualche tutela?
 
Su questo argomento si è pronunciata la Cassazione con cinque sentenze (40865, 40866, 40867, 40868, 40869), emesse tutte il 28 ottobre scorso.
 

Cessione del credito, i fatti e il sequestro preventivo

Le cinque sentenze trattano casi analoghi: riguardano banche e istituti di credito che hanno acquistato un credito di imposta, corrispondente al Superbonus. Tale credito, a seguito di controlli sulla regolarità delle operazioni, è stato sottoposto a sequestro preventivo.
 
Le banche hanno quindi presentato ricorso sostenendo che non si devono considerare alla stessa stregua la detrazione di cui beneficia il committente dei lavori incentivati e il credito di imposta che si genera a vantaggio del cessionario dopo la cessione.
 
La difesa, partendo dal presupposto che le argomentazioni si riferiscono a casi in cui i cessionari acquistano il credito in buona fede, sostiene che i cessionari non riescono a vedere l’origine del credito e non sono in grado di effettuare alcun controllo.
 
Sempre secondo la difesa, il committente dei lavori che, invece di usufruire della detrazione, opta per la cessione, in realtà non cede alcunchè, ma rinuncia al diritto alla detrazione monetizzandolo con il corrispettivo pagato dal cessionario. Il pagamento di questo corrispettivo implicherebbe “l'insorgenza a titolo originario di un credito di imposta, che è una cosa ben diversa dal diritto alla detrazione”.
 
In altre parole, il credito sorgerebbe, a titolo originario, nel momento in cui il beneficiario esercita l'opzione di cessione. Il credito, quindi, non sarebbe derivato dalla detrazione. Questo significherebbe che i vizi della detrazione non possono trasmettersi al credito di imposta.
 
Per la difesa, il cessionario non può subire gli stessi provvedimenti adottati a carico del beneficiario, autore dell’illecito. A supporto di questa tesi, la difesa ha citato la Circolare 24/E/2020, in base alla quale “il cessionario che acquista il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare la detrazione”.
 

Superbonus, ok al sequestro del credito

La Cassazione ha respinto il ricorso dei cessionari e confermato il sequestro dei crediti.
 
I giudici hanno spiegato che i crediti ceduti costituiscono prodotto e profitto del reato. Il presupposto del sequestro, illustrano, è il collegamento tra il reato e la cosa, cioè il credito ceduto, e non tra il reato e il suo autore. Per questo motivo, possono essere sequestrate le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede.
 
Per la Cassazione, i crediti ceduti sono cose pertinenti al reato e non si può condividere la tesi in base alla quale i crediti, dopo la cessione, sorgerebbero a titolo originario.
 
La normativa sul Superbonus e sulla cessione del credito, riassume la Cassazione, è nata per agevolare il beneficiario della detrazione che ha sostenuto le spese. Il credito deriva proprio dall’originario diritto alla detrazione e presenta le stesse caratteristiche, cioè valore economico e modalità di esercizio.
 
Riguardo alla possibilità di utilizzare sempre il credito acquistato in buona fede, dedotta dalla circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha spiegato che, in base al comma 4 dell’articolo 121 del Decreto “Rilancio” (DL 34/2020), i fornitori e i cessionari rispondono per l’utilizzo irregolare dei crediti di imposta. Questo vuol dire che, per far scattare il sequestro preventivo, è sufficiente che il credito sia utilizzato in modo errato.
 
Per i giudici, inoltre, la spiegazione data dall’Agenzia nella circolare “sarebbe soltanto una lettura del testo normativo compiuta dal Fisco e non una interpretazione autentica e vincolante”. D’altronde, ha aggiunto la Cassazione, con la successiva circolare 23/E/2022, l’Agenzia ha sostenuto una tesi contraria, ossia che “l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione”.
 
In conclusione, la Cassazione ha affermato che consentendo l’utilizzo dei crediti derivanti da comportamenti illeciti si protrarrebbero o aggraverebbero le conseguenze del reato.
 
Possiamo quindi aggiungere che l’unica tutela, prescritta dalla normativa sul Superbonus e sulla cessione del credito, è l’utilizzo della dovuta diligenza nei controlli prima dell’acquisto del credito.
 

Cessione del credito, come funziona

Ricordiamo che i crediti possono essere ceduti al massimo tre volte. La prima cessione è libera, mentre le due successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di:
- banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario, come SGR, SIM, SICAV e SICAF;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
 
Le banche possono, in ogni momento, cedere il credito ai clienti con Partita Iva che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo e che, dopo aver acquistato il credito, non possono cederlo a loro volta.
 

Cessione del credito, le responsabilità

Il meccanismo della cessione del credito ha avuto un percorso travagliato. Nel corso del tempo, ha subìto delle battute di arresto a causa delle modifiche normative, adottate per prevenire truffe e comportamenti elusivi. Tra queste l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito e la responsabilità solidale tra cedente del credito e cessionario.
 
Per cercare di fare chiarezza, a giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare che individua gli indici da utilizzare per valutare la veridicità del credito.
 
A settembre, la responsabilità solidale è stata limitata in modo da evitare che il timore di eventuali irregolarità, anche minime, potesse bloccare il mercato. In particolare, nelle cessioni relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave, mentre per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è limitata se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Ci sono due condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
- il cedente deve coincidere con il fornitore.
 
L’Agenzia delle Entrate ha quindi varato una nuova circolare, che spiega quando si verificano i casi di dolo o colpa grave e quando il credito è falso, motivi che causano l’invalidità della cessione e la perdita della detrazione.
 
 
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