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CAM edilizia, come applicare il nuovo decreto per prestazioni e comfort acustici
di Chiara Scrosati - Resp. Laboratorio acustica ITC-CNR

CAM edilizia, come applicare il nuovo decreto per prestazioni e comfort acustici

Una Guida per redigere la Relazione CAM, con un focus sui requisiti acustici degli edifici di nuova costruzione o ristrutturati

Vedi Aggiornamento del 02/09/2024
sqback © 123rf.com
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di Chiara Scrosati - Resp. Laboratorio acustica ITC-CNR
Vedi Aggiornamento del 02/09/2024
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16/12/2022 - Il 6 agosto 2022 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.
 
Il decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia è entrato in vigore il 4 dicembre 2022.
 
Questo nuovo decreto sostituisce il precedente decreto del 11 ottobre 2017, in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti.
 
Proprio in ragione dell’evoluzione delle norme tecniche, questo nuovo decreto, a differenza del precedente, contiene riferimenti normativi senza data, facendo così riferimento sempre alla versione in vigore delle norme tecniche, evitando riferimenti a norme datate o ritirate.
 
I CAM sono elaborati all’interno del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP). I CAM sono prescrizioni di sostenibilità per i nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti della Pubblica Amministrazione.
 
Inoltre, per le detrazioni fiscali di accesso ai superbonus, all’art. 119 della legge 77/2020 (conversione del DL 34/2020) si fa riferimento esplicito al rispetto dei CAM per i materiali utilizzati.
 

CAM edilizia, applicazione

I CAM costituiscono:
 
- criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
 
- criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
 
Una grande novità dei CAM è l’introduzione di una relazione “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, di seguito, “Relazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei CAM.
 
Nella Relazione CAM il progettista dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche.
 

CAM edilizia, l’organizzazione del nuovo decreto

Il decreto è suddiviso in capitoli. Nel capitolo 2.4 “specifiche tecniche progettuali degli edifici”, le indicazioni riguardanti le prestazioni acustiche degli edifici e il comfort acustico, sono indicate al paragrafo 2.4.11 “Prestazioni e comfort acustici”. Il decreto, inoltre, al capitolo 2.5 “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” contiene al paragrafo 2.5.7 indicazioni sui materiali “isolanti termici ed acustici”.
 
Ci sono poi specifiche particolari per i pavimenti resilienti (capitolo 2.5.10.2) per quanto riguarda le materie plastiche con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto e i serramenti ed oscuranti in PVC (capitolo 2.5.11) e tubazioni in PVC e polipropilene (capitolo 2.5.12) che devono essere prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto.
 
Nel capitolo 2.6.1 “Prestazioni ambientali del cantiere” viene esplicitamente richiesta al punto g) l’elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, si richiede inoltre la definizione di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica.
 

CAM edilizia, prestazioni e comfort acustici

I requisiti di legge di cui al DPCM 5 dicembre 1997 ‘Determinazione dei requisiti acustici degli edifici’ devono essere sempre rispettati. Nel caso in cui i CAM e il DPCM 5/12/97 prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più restrittive tra i due.
 
Criteri CAM:
- i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell’edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondono almeno a quelli della classe II del prospetto 1 della UNI 11367;
- i singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della UNI 11367 e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della UNI 11367;
- Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2;
- Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367.
 
La procedura di valutazione della classificazione acustica di unità immobiliari contenuta nella UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera” prevede innanzitutto di tener conto dell’incertezza di misura tramite il valore utile.
 
Dal momento che i CAM fanno riferimento alla UNI 11367, seguendo quanto indicato al punto 6.3 della norma, è quindi necessario confrontare i valori limite con i valori utili, per cui i valori riportati sia nel prospetto 1, che quelli riportati nel prospetto A.1 e nel prospetto B.1 devono essere intesi come limiti dei valori utili. Il valore utile è definito come il risultato di una misurazione corretto con l’incertezza di misura. Tale valore differisce dal “valore misurato” in conformità a quanto indicato nell’appendice D della UNI 11367.
 
Infatti, nella UNI 11367 nella nota al prospetto 1 è chiaramente indicato che “I valori di riferimento riportati nel prospetto 1 vengono confrontati con i descrittori dei diversi parametri che si ottengono dalle procedure di calcolo descritte al punto 6.2 e 6.3 (della UNI 11367)”. Ed è pertanto necessario fare riferimento ai valori utili anche in fase di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici tutte le volte che i valori limite della UNI 11367 siano più restrittivi dei valori limite del DPCM 5/12/97.
 
Nella UNI 11367 si dice che, in linea generale, la determinazione del valore di un requisito si ottiene attraverso misurazioni per ognuno degli elementi tecnici misurabili. Secondo la UNI 11367, al fine di classificare per requisito una singola unità immobiliare, si procede nel modo seguente:
 
a) si identificano tutti gli elementi tecnici verificabili dell’unità immobiliare;
b) si determina, per ogni componente individuato alla fase a), il valore utile, vale a dire il valore dei pertinenti requisiti corretto con l’incertezza di misura;
c) per ogni requisito considerato, si determina il valore complessivo e conseguentemente la classe dell’unità abitativa seguendo la metodologia indicata successivamente.
 
La UNI 11367 in caso di edifici a tipologia seriale, ovvero con elementi tecnici che si ripetono secondo schemi che dipendono dalle caratteristiche distributive, organizzative e funzionali degli ambienti delle unità immobiliari, prevede una procedura di campionamento degli elementi tecnici al fine di ridurre il numero delle prove.
 
Inoltre, nel prospetto 1 della UNI 11367 per il rumore degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, vengono introdotti dei nuovi descrittori che differiscono da quelli indicati nel DPCM 5/12/97. Dal momento che è necessario valutare tra i limiti, quelli più restrittivi, si dovrà dimostrare in fase di Relazione CAM previsionale dei requisiti acustici passivi, quale tra i due limiti è il più restrittivo, anche se in un caso (UNI 11367) i descrittori includono la correzione con il tempo di riverberazione, mentre nell’altro caso (DPCM 5/12/97) no.
 
Quindi, riassumendo, se il limite più restrittivo è quello del DPCM 5/12/97, si confronta il valore misurato con i valori limite indicati nel DPCM. Se, invece, il limite più restrittivo è quello dei CAM, si confronta il valore utile con i valori limite indicati nei CAM.
 
Per quanto riguarda il comfort acustico, gli ambienti interni devono rispettare i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367, ad eccezione delle scuole, i cui valori limite sia per il comfort interno (STI, C50, T) che per i requisiti acustici passivi, fanno riferimento alla UNI 11532-2 “Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico”.
 
Anche in questa norma si tiene conto dell’incertezza di misura, infatti ad essa è dedicato un intero capitolo (capitolo 6.6 della UNI 11532-2).
 
Per quanto riguarda i valori di riferimento nella UNI 11532-2 per i descrittori R’w, DnT,w, D2m,nT,w, L’nw, Lic, Lid si rimanda ai valori della UNI 11367 prospetto A.1 “prestazione superiore” e prospetto B.1 “prestazione buona” e si dice esplicitamente che i valori misurati, determinati in accordo coi metodi di verifica, prima di essere confrontati con i valori di riferimento, devono essere corretti con l’incertezza di misura come specificato nella norma stessa.
 

Tipologia di intervento

L’applicazione dei CAM è prevista sia in caso di nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni.
 
In caso di ristrutturazioni si possono presentare diversi casi:
 
- Applicazione delle prescrizioni previste dai CAM se l’intervento riguarda la ristrutturazione totale degli elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti;
 
- Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti.
 
Detto miglioramento non va assicurato nei seguenti casi:
- quando l’elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate;
- quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi;
- in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.
 
N.B.: anche nei casi in cui non è possibile assicurare un miglioramento va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti. La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 

Verifica

Per i requisiti e il comfort acustici, la Relazione CAM illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede:
- una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti;
- una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti, in fase di verifica finale della conformità.
 
Riassumendo, per la Relazione CAM è necessario che un tecnico competente in acustica di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, rediga una relazione previsionale e una relazione finale di verifica in opera dei requisiti acustici passivi e del comfort acustico, una valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere e, se necessario, una relazione che indichi la sussistenza dei casi per cui non è previsto il miglioramento dei requisiti acustici passivi per la ristrutturazione.
 
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