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Si può derogare ai CAM edilizia?
di Redazione Edilportale

Si può derogare ai CAM edilizia?

I giudici chiariscono regole nelle gare sottosoglia, possibilità di impugnare i bandi e finalità delle norme per garantire l’economia circolare

Vedi Aggiornamento del 02/09/2024
CAM edilizia - Foto: tsyhun 123RF.com
CAM edilizia - Foto: tsyhun 123RF.com
di Redazione Edilportale
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24/05/2024 - I criteri ambientali minimi (CAM) sono requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
 
Nelle procedure di affidamento dei lavori o dei servizi di progettazione, le Stazioni Appaltanti devono rifarsi ai CAM vigenti per l’edilizia, contenuti nel DM 256 del 23 giugno 2022.
 

Come si applicano i CAM edilizia?

L’applicazione dei CAM consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili.
 
Tuttavia, in certi casi sorgono contenziosi sul corretto utilizzo dei CAM edilizia, complice soprattutto la riscrittura del nuovo Codice Appalti, che non ha espressamente previsto l’applicazione dei CAM anche ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
 
L’articolo 34 del Codice Appalti del 2016 (D.lgs. 50/2016) prevedeva l’applicazione del CAM edilizia, e dei CAM in generale, ai contratti di qualunque importo.
 
Al contrario, nel nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), l’obbligo di applicare i CAM edilizia alle gare di qualunque importo si desume indirettamente, mettendo a sistema diversi articoli ed allegati del testo del Codice.
 
Il Consiglio di Stato, nella relazione esplicativa al nuovo Codice Appalti, ha però spiegato che la disciplina dei contratti sottosoglia si completa con le norme di portata generale e con quelle contenute negli allegati. Ne consegue che, secondo l’interpretazione del CdS, i CAM sono sempre obbligatori, a prescindere dall'importo della gara.
 
Nelle pieghe della normativa possono comunque verificarsi incertezze sia da parte delle Stazioni Appaltanti, chiamate ad applicare i CAM edilizia, sia da parte dei professionisti e delle imprese che intendono partecipare alle gare.
 

Il bando senza CAM edilizia deve essere subito impugnato?

I dubbi sull’applicazione dei CAM edilizia si sono verificati in diversi casi pratici. In particolare, è importante capire se la mancanza del riferimento esplicito ai CAM nel bando di gara è una clausola impeditiva. In questo caso, il bando dovrebbe essere immediatamente impugnato e il professionista, o l’impresa, non potrebbe partecipare alla gara perché altrimenti manifesterebbe acquiescenza a delle regole illegittime.
 
Il Tar Campania, con la sentenza 377/2024, ha spiegato che non è obbligatorio impugnare immediatamente il bando che non contiene un riferimento ai CAM. L’obbligo dell’impugnazione immediata sussiste solo in presenza di clausole escludenti o limitative della partecipazione.
 
Sull’argomento la giurisprudenza è concorde. Anche il Tar Lazio, con la sentenza 4495/2024, ha affermato che il bando non conforme alle norme sui CAM non deve essere tempestivamente e immediatamente impugnato.
 

I CAM edilizia sono obbligatori

Se, da una parte, si può partecipare ad una gara anche se il bando non contiene riferimenti ai CAM, dall’altra parte bisogna considerare che i CAM sono obbligatori.
 
Sempre il Tar Campania, con la sentenza 377/2024, ha ricordato che i CAM hanno il duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole ed adeguata e di favorire l’economia circolare.
 
Questo significa, si legge nella sentenza, che i CAM non sono mere norme programmatiche, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti.
 
Anche il Tar Veneto, con la sentenza 723/2024, ha ribadito la cogenza dei CAM dal momento che sono stati predisposti per raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale.
 
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