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Condizionatore in facciata, ecco quando è un abuso edilizio
di Redazione Edilportale

Condizionatore in facciata, ecco quando è un abuso edilizio

Normalmente gli impianti di climatizzazione sono sempre consentiti perchè indispensabili ma in alcuni contesti sono vietati

Vedi Aggiornamento del 15/10/2024
Condizionatore sulla facciata - Foto: vinisouza128 123RF.com
Condizionatore sulla facciata - Foto: vinisouza128 123RF.com
di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 15/10/2024
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09/10/2024 - È consentita l’installazione di un condizionatore sulla facciata? Come nella maggior parte degli interventi sugli edifici, la risposta non è univoca.
 
Se, da una parte, il condizionatore è considerato un impianto indispensabile per la vivibilità dell’appartamento, dall’altra bisogna considerare in quale zona sorge l’edificio e se è necessario adottare degli accorgimenti particolari.
 

Il dubbio sull’installazione del condizionatore in facciata

Il Tar Lazio si è trovato ad analizzare il caso sorto quando il Comune ha ordinato la rimozione del motore dell’impianto di condizionamento dell’aria, precedentemente installato sulla facciata dell’edificio.
 
Il Comune ha spiegato che ha ordinato la rimozione perché l’edificio su cui è stato installato l’impianto si trova in area paesaggisticamente vincolata. Dato che il condizionatore era visibile, secondo il Comune sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
 
Il privato ha presentato ricorso contro l’ordine di rimozione spiegando di aver installato il condizionatore sulla facciata nell’ambito di un intervento per cui è stata presentata la Cila. A suo avviso, il Comune avrebbe dovuto quindi effettuare i controlli entro un termine stabilito, mentre l’ordine di rimozione è arrivato dopo molto tempo.
 
Il privato ha inoltre sottolineato che il condizionatore è non è posizionato sulla facciata principale, ma su quella più nascosta, è lontano 230 metri dalla strada pubblica, dalla quale sarebbe visibile “solo un puntino bianco”.
 
Per questi motivi, il privato riteneva di essere ormai in regola.
 

Quando non si può installare il condizionatore in facciata

Il Tar, con la sentenza 13771/2024, ha spiegato in primo luogo che per le attività edilizie subordinate alla Cila non è previsto un controllo successivo, da svolgere entro un termine perentorio, come invece accade per la Scia.
 
Questo significa che, dopo la presentazione della Cila, i poteri di vigilanza e sanzionatori possono essere esercitati senza limiti di tempo e tutte le volte in cui l’Amministrazione rileva che la Cila è stata utilizzata impropriamente, per interventi che avrebbero richiesto un altro titolo abilitativo.
 
In secondo luogo, il Tar si è concentrato sulla visibilità del condizionatore dalla strada pubblica, sottolineando che non è rilevante il fatto che sia installato su una facciata diversa da quella principale.
 
Dai sopralluoghi svolti dal Comune è emerso che il condizionatore in facciata è visibile dalla strada pubblica.
 
I giudici hanno quindi dato ragione al Comune, concludendo che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Il condizionatore in facciata è stato considerato abusivo e i giudici hanno confermato quindi l’ordine di rimozione emesso dal Comune.
 

Condizionatore in facciata sempre consentito in condominio

La pronuncia del Tar Lazio non deve sembrare in contrasto con quella emessa dalla Cassazione lo scorso luglio.
 
I giudici della Cassazione hanno affermato che l’installazione del condizionatore in facciata in condominio è sempre consentita perché il problema delle distanze e della rumorosità viene bypassato dalla necessità di rendere vivibili gli appartamenti.
 
La Cassazione, però, ha esaminato il caso di condizionatori installati in un condominio in un’area priva di vincoli.
 
In presenza dei vincoli, molto probabilmente le conclusioni della Cassazione sarebbero state diverse.
 
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