22/03/2023 - Le numerose agevolazioni statali hanno permesso e stanno permettendo, nella maggior parte dei casi, anche ai singoli condomini di poter acquistare o rinnovare gli impianti energetici presenti nei propri appartamenti.
L’installazione dei
motori degli impianti di condizionamento ad uso privato, tra le varie opere possibili, sono quelle che maggiormente generano contestazioni a livello condominiale. La presenza dei motori esterni di tali macchinari e della relativa accessoria componentistica, infatti, potrebbe danneggiare in maniera significativa la facciata delle palazzine, oltre a lederne il decoro e/o l’eventuale rilevanza storica dell’immobile stesso.
Seppur deve essere permesso al singolo, di poter godere in maniera piena del proprio immobile, anche con la realizzazione di impianti aggiuntivi volti a garantire il condizionamento dei locali, l’operato dei privati deve rispettare stringenti dettami normativi.
Infatti, la tesi secondo cui il garantire l’uso paritetico della cosa comune, o comunque lasciare la
possibilità agli altri di poter installare anche i loro motori, permetterebbe di agire liberamente sulla facciata condominiale, è stata fermamente respinta dalla giurisprudenza più accorta.
A supporto di tale diniego, posto a garanzia del Condominio tutto e sul corretto utilizzo dei beni comuni, può essere annoverato l’articolo 1120 del Codice Civile, il quale al suo ultimo comma - per ciò che qui interessa - sancisce il divieto di eseguire qualsivoglia modifica che possa alterare o aggravare la sicurezza e la stabilità del fabbricato condominiale, nonché lederne il decoro architettonico.
Tale ultimo elemento, secondo unanime orientamento giurisprudenziale (Suprema Corte di Cassazione: Sentenza n. 851 del 2007; Sentenza n. 1286 del 2010 e Sentenza n. 10350 del 2011), supera la sola rilevanza storica o il particolare pregio dell’edificio ma, invero, deve essere considerato come
decoro architettonico:
“… l’estetica del fabbricato così come intesa dal complesso delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia ed una specifica identità …”[1].
A questo si deve aggiungere che il danno al decoro deve essere riconosciuto sempre, non solo nei limitati casi ove si arrechi un deprezzamento al valore degli immobili presenti nel “danneggiato” fabbricato (Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 6640 del 1987).
Il principio giurisprudenziale sopra enunciato è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza di settore, anche in situazioni dove la facciata del fabbricato condominiale era stata già danneggiata.
Il Tribunale di Treviso, infatti, con una pronuncia del 2021 ha stabilito che l’opera lesiva compiuta da un condomino, non può essere giustificata dal fatto che il decoro e lo stile architettonico del complesso condominiale siano stati già danneggiati da precedenti ed abusive installazioni.
L’unico elemento di analisi deve necessariamente consistere, secondo i Giudici trevigiani, nell’incisività o meno che il nuovo intervento ha avuto nell’alterazione del decoro tutelato, in considerazione dello stato fattuale dei luoghi.
Avendo chiaro che l’installazione sulla facciata condominiale deve rispettare precisi limiti normativi, a cui devono necessariamente affiancarsi limiti privatistici derivanti da più o meno stringenti regolamenti condominiali - i quali possono per esempio impedire direttamente qualsiasi alterazione delle parti comuni - è opportuno sottolineare che
l’installazione dei condizionatori non è garantita con certezza neanche nella terrazza e/o balcone privata di un condomino.
In tal senso, nella recente pronuncia del Tribunale di Udine n. 107 del 2022, l’installazione del motore di un condizionatore, in maniera difforme da quanto stabilito dal Regolamento condominiale è stata qualificata come modificazione del decoro del fabbricato condominiale e, pertanto, meritevole di tutela giudiziale.
Nel caso di specie, tale Regolamento prevedeva maggiori e stringenti limitazioni alle installazioni privatistiche in parziale deroga dell’articolo 1120 del Codice Civile (vi era l’esclusiva possibilità di installare i motori al livello del pavimento del balcone così da non poter essere visti dalla strada), nonché una espressa e preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ed in tutti i casi in cui si configuri un danneggiamento del bene comune nonché una lesione del decoro architettonico,
la compagine condominiale potrà chiedere la rimozione dei manufatti installati dal singolo condomino in maniera arbitraria.
L’azione promossa per il tramite del proprio amministratore, è imprescrittibile, in quanto volta a tutelare il diritto di proprietà del bene comune da parte dei condomini comproprietari ma, in caso di tardività nel promuovere le azioni giudiziarie a tutela, il singolo che ha agito in danno del condominio, in presenza dei presupposti di legge, potrà bloccare l’azione avversaria facendo accertare l’usucapione del diritto a mantenere la propria installazione sul bene condominiale.
[1] Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza del 25.01.2010 n. 1286