
Inquinamento acustico da infrastrutture stradali
URBANISTICA
Inquinamento acustico da infrastrutture stradali
Piano di contenimento del rumore da presentare entro giugno 2006
Vedi Aggiornamento
del 03/07/2009
12/10/2005 - L’emanazione del Decreto legislativo n. 194 del 19/08/2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, è solo l’ultima fase di un’attività normativa molto intensa in materia di pianificazione e risanamento dell’inquinamento acustico da infrastrutture stradali.
Siamo in dirittura d’arrivo per importanti adempimenti che riguardano gli enti gestori di infrastrutture stradali come Comuni, Province, Regioni, Anas ed Enti concessionari, secondo quanto previsto dalla legge quadro 447/95.
In attuazione della legge quadro 447/95, è stato emanato il regolamento che disciplina l’inquinamento acustico da traffico veicolare, contenuto nel Dpr n. 142 del 30 marzo 2004, che fissa le norme per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento acustico da infrastrutture stradali, in riferimento alla classificazione prevista dal Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni):
a) autostrade
b) strade extraurbane principali
c) strade extraurbane secondarie
d) strade urbane di scorrimento
e) strade urbane di quartiere
f) strade locali.
Sono fissate di conseguenza le rispettive fasce di pertinenza e i relativi limiti di immissione acustica in Db(A).
Con l’ultimo decreto si completa il quadro normativo in materia di inquinamento acustico da infrastrutture stradali, rendendo operativa la legge quadro e i relativi decreti attuativi.
Il DM 29 novembre 2000 stabilisce i criteri e le modalità di risanamento in caso di superamento dei limiti fissati dal Dpcm 14 novembre 1997.
Gli enti gestori di infrastrutture e servizi di trasporto pubblico devono redigere un piano di interventi di contenimento e riduzione del rumore che preveda l’impegno di una quota fissa minimo del 7% (2,5% per l’Anas) dei fondi destinati alle attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, per interventi di riduzione dell’inquinamento acustico.
Entro dicembre 2005 gli enti gestori dovranno individuare le aree in cui i limiti sono stati superati e trasmettere i dati ai Comuni e alla Regione competente.
Entro giugno 2006 andrà presentato ai Comuni e alla Regione competente il piano di contenimento dell’inquinamento acustico.
Gli obiettivi previsti dal piano devono essere raggiunti entro 15 anni dal recepimento da parte della Regione competente, per cui le mappature acustiche e i piani d’azione previsti dalla direttiva europea dovranno coordinarsi con eventuali piani di risanamento acustico già adottati.