
Inquinamento acustico, modifica all’articolo 844 c.c.
NORMATIVA
Inquinamento acustico, modifica all’articolo 844 c.c.
All’esame delle commissioni una proposta di legge per ridurre il contenzioso
Vedi Aggiornamento
del 03/07/2009
14/11/2005 - La Commissione Affari sociali della Camera, nella seduta del 9 novembre scorso, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in materia di inquinamento acustico.
Il testo stabilisce quali siano i rumori che devono considerarsi rientranti nella soglia di normale tollerabilità ai fini dell'articolo 844 del codice civile.
L’art. 844 stabilisce che il proprietario di un fondo non possa impedire l’emissione di rumori da parte del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità, ovvero rientrano nei limiti indicati nell'articolo 4, comma 2, del DPCM 14 novembre 1997, emanato in attuazione della legge n. 447 del 1995, legge-quadro sull'inquinamento acustico.
Secondo il DPCM 14 novembre 1997, è trascurabile il rumore inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte misurato a finestre aperte; nonché il rumore ambientale inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte misurato a finestre chiuse.
La vigente normativa non si limita a fissare valori soglia in termini assoluti, ma prevede anche valori relativi e differenziali; in particolare, il criterio dei 3 decibel al di sopra del rumore di fondo, il cui volume varia da zona a zona.
Considerato quindi che la disciplina relativa ai valori differenziali non viene modificata e che il provvedimento in esame si limita a specificare la soglia di normale tollerabilità dei rumori ai fini dell'applicazione dell'articolo 844 del codice civile, la Commissione esprime parere favorevole.
Nella seduta del 10 novembre, la proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione per le Politiche dell'Unione europea.
Il relatore osserva che, dal punto di vista della compatibilità comunitaria, la proposta di legge riguarda i rapporti tra privati in materia di inquinamento acustico, nonchè i poteri dell'autorità giudiziaria in materia.
Non trattandosi di un settore regolato dal diritto comunitario, la normativa comunitaria disciplina solo l'aspetto pubblicistico attraverso la direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale, la quale impone agli Stati membri di adottare strumenti di programmazione generale di contenimento del rumore. Tale direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005.
Poiché non ci sono elementi di contrasto con le disposizioni comunitarie, la Commissione esprime parere favorevole.