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Tariffe professionali: nuovo monito in arrivo dalla UE

Tariffe professionali: nuovo monito in arrivo dalla UE

Se per Bruxelles i minimi tariffari ostacolano la libertà di prestazione, per i professionisti tutelano la concorrenza

Vedi Aggiornamento del 06/07/2006
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 06/07/2006
14/12/2005 - Ancora disaccordi in merito ai tariffari dei professionisti italiani. Dopo la lettera di messa in mora inviata al Governo italiano a luglio scorso, la Commissione Europea non intende abbandonare le procedure d’infrazione avviate, e si prepara ad un nuovo monito. La seconda fase della procedura contro i tariffari di ingegneri ed architetti italiani prevede una nuova lettera; un parere motivato che ribadisce l’incompatibilità, già espressa a luglio, delle regole italiane con il quadro normativo europeo. La questione principale ruota attorno alla possibilità di eliminare oppure confermare le soglie minime. Antitrust e Commissione Europea concordano sul considerare i minimi tariffari italiani un ostacolo alla libera prestazione di servizi (articolo 49 del Trattato Ue) e alla libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato Ue). I regimi tariffari imposti, calcolati sulla base dei costi medi, non considererebbero gli aspetti specifici di un singolo caso. E come tali, non consentirebbero al professionista di adeguarsi a particolari situazioni professionali. Un professionista trasferitosi in un altro Paese dell’Unione europea sarebbe inoltre scoraggiato ad operare in Italia poiché obbligato al rispetto delle tariffe italiane. Tale obbligo non gli consentirebbe di recuperare le spese dovute agli spostamenti poiché non sarebbe possibile inserire nel tariffario i costi aggiuntivi affrontati. I professionisti continuano invece a difendere le soglie minime ritenendole una forma di tutela per gli utenti e per la concorrenza, nonché garanzia di qualità della prestazione. Ingegneri ed architetti ritengono, in particolare, che l’assenza di prezzi minimi possa comportare una concorrenza al ribasso e di conseguenza l’uscita dal mercato di professionisti qualificati che non ritengano sufficientemente remunerativa l’offerta di determinati servizi. Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha commentato in una pubblicazione i contenuti della comunicazione di “messa in mora” inviata dalla Commissione europea al governo italiano. All’osservazione della Commissione europea che le determinazioni tariffarie sarebbero restrittive nei confronti del destinatario della prestazione in quanto all’ingegnere o all’architetto verrebbe precluso di “modificare gli onorari (…) per adeguarsi alla posizione del cliente”, il Centro Studi CNI risponde: “In Italia il Ministro della Giustizia determina gli onorari degli ingegneri e degli architetti, sulla base della considerazione dei dati oggettivi relativi ai costi di mercato delle relative prestazioni e dell’opportunità di garantire ai professionisti la possibilità di erogare le proprie prestazioni nel rispetto delle indicazioni di legge. In questo senso è il Governo italiano che si fa carico di rappresentare le istanze e le “posizioni” dei clienti pubblici e privati degli ingegneri e degli architetti, onde evitare che questi ultimi scelgano il professionista esclusivamente sulla base di parametri economici, trascurando gli aspetti qualitativi della prestazione che incidono sulla sicurezza delle opere”. Bruxelles ritiene che i minimi dissuaderebbero il destinatario stabilito in altro Stato membro dal ricorrere ad un professionista stabilito in Italia “poiché quest’ultimo sarebbe tenuto a conformarsi alle tariffe italiane in vigore, senza che ciò corrisponda effettivamente alla realtà del mercato e del servizio reso in un altro Stato membro”. La conseguenza sarebbe secondo la Commissione una restrizione alla libera prestazione. A tal proposito il CNI ricorda che l’art. 50 del Trattato CE dispone espressamente che: “il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini”. Qualora l’ingegnere stabilito in Italia espleti la propria prestazione in uno Stato membro diverso, egli non sarà tenuto ad adeguarsi ai minimi tariffari italiani, ma alla diversa disciplina prevista nello Stato membro ove la prestazione viene resa e questo tanto più nel caso in cui – come lascia trasparire la considerazione della Commissione – egli operi quale prestatore di servizi”. Secondo la Commissione le tariffe minime lederebbero anche il prestatore di servizi (ingegnere o architetto) nella sua libertà tariffaria in quanto le tariffe “sono calcolate in funzione di costi medi, senza tenere necessariamente conto delle condizioni specifiche di un determinato cantiere”; ed in particolare potrebbero dissuadere un ingegnere o architetto stabilito in un altro Stato membro a stabilire o fornire temporaneamente servizi in Italia poiché egli “sarebbe obbligato a conformarsi al tariffario in vigore in Italia e non potrebbe includere negli onorari preposti ai suoi clienti le spese causate, in particolare, dagli spostamenti”. Sul primo punto il CNI sottolinea che “attualmente nel settore pubblico è lasciato agli ingegneri ed agli architetti un margine di autonomia nella determinazione dei propri compensi consentendo un ribasso fino al 20% rispetto ai “massimi” tariffari. Nel settore privato tale ribasso non è ammesso, perché il ritardato aggiornamento delle determinazioni tariffarie rende queste ultime inferiori, in media, di oltre il 30% rispetto a quelle applicate al settore pubblico. Una loro deroga porrebbe dunque il rischio concreto di ottenere dal professionista una prestazione qualitativamente scadente, con grave nocumento della sicurezza dell’opera”. Per quanto riguarda le spese da affrontare per eventuali spostamenti, la pubblicazione del Centro Studi CNI cita la legge n. 143/1949 all’art. 6: “salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori dall’ufficio dal lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie”. Lo stesso articolo 6 stabilisce che “le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche”. Il professionista deve essere dunque rimborsato per le spese sostenute, indipendentemente dal rispetto del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. In allegato è disponibile la pubblicazione del C.N.I. nella versione integrale, in cui viene anche riportato il testo della lettera di messa in mora al Governo italiano del luglio scorso.
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