Network
Pubblica i tuoi prodotti
Lombardia, novità per la certificazione energetica

Lombardia, novità per la certificazione energetica

Dal 2008 contributo di 120 euro per l’iscrizione all’elenco regionale

Vedi Aggiornamento del 08/01/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/01/2010
03/12/2007 - Con la Delibera n. 8/5773 del 31 ottobre 2007, la Regione Lombardia interviene nuovamente in materia di certificazione energetica degli edifici, definendo in maniera più precisa l’ambito di applicazione delle norme contenute nella precedente Delibera 5018/2007, e modificando alcune norme sull’accreditamento dei certificatori. Secondo la nuova delibera (punto 4), i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti previsti dall’Allegato A, si applicano agli edifici di cui, a decorrere dal 1° gennaio 2008, verrà presentata la DIA o la domanda del permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente. Lo stesso vale per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio. Il punto 4.12 prevede che, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di edifici di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici - già obbligatoria dal 1° settembre 2007 per gli interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio, e per gli ampliamenti volumetrici superiori al 20% - il punto 6.2 della nuova delibera prevede la tempistica dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici esistenti. L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica – spiega il punto 6.6 – è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione degli ambienti interni dell’edificio. L’obbligo non sussiste anche per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali. Nel caso in cui sia stato predisposto l’attestato di certificazione energetica in conformità alle presenti disposizioni (punto 6.11), lo stesso potrà essere utilizzato, in sostituzione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia per i quali non ricorrono gli obblighi di dotazione (e di allegazione ai relativi atti di trasferimento a titolo oneroso) dell’attestato di certificazione energetica secondo le presenti disposizioni. Inoltre, l’attestato di certificazione energetica – si legge al punto 6.12 – può essere richiesto per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal presente provvedimento. Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio è subordinato al pagamento, da parte del proprietario dell’edificio, del contributo di € 10 dovuto all’Organismo di accreditamento (punto 9.7). Per quanto riguarda i soggetti certificatori, la delibera aggiunge la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, a quelle già previste per l’accreditamento, e introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’obbligo per i certificatori che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale, di versare un contributo annuo di 120 euro all’Organismo di accreditamento.
Le più lette