
Lombardia, chiarimenti sulla certificazione energetica degli edifici
RISPARMIO ENERGETICO
Lombardia, chiarimenti sulla certificazione energetica degli edifici
Online dall’11 gennaio la nuova versione aggiornata del software CENED+
Vedi Aggiornamento
del 20/01/2014
08/01/2010 - Sarà pubblicata il prossimo 11 gennaio la versione 1.0.4 del software CENED+, aggiornata secondo le specifiche contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009 , le cui disposizioni diventeranno operative a partire dal 15 gennaio 2010.
La DDG 14006/2009 contiene precisazioni in merito alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG n. 5796 dell’11 giugno 2009 , relativo all’aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.
In primo luogo, viene chiarito che l’ autodichiarazione prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ( DM 26 giugno 2009 ), con cui il proprietario dichiara che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G ed i costi per la gestione energetica sono molto alti, non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto da Regione Lombardia con DGR 5018/2007 . La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni non ancora dotate di proprie leggi in materia.
Gli attestati di certificazione energetica - prosegue il DDG 14006/2009 - hanno una validità temporale di 10 anni , che non viene meno in caso di aggiornamento delle disposizioni regionali per l'efficienza energetica in edilizia.
Il provvedimento ricorda che, nel paragrafo E.2 del Dg 5796/2009 si prevede l’obbligo del Soggetto certificatore di “verificare, attraverso uno o più sopralluoghi , lo congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell’edificio”. Tale disposizione - precisa la DDG 14006/2009 - non obbliga il certificatore “ad accedere a tutti i subalterni che compongono l’immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione”.Qualora sia impossibile accedere a tutti i subalterni, il certificatore, salvo elementi manifestamente diversi da quelli rilevati, potrà supporre che le caratteristiche al contorno dei subalterni non accessibili siano identiche a quelle dei subalterni rilevati.
Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione , anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la DIA o la domanda di permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune tra l’1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009 , i certificatori possono redigere l’attestato di certificazione secondo il modello di cui all’Allegato C della DGR VIII/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 15833/2007.
Infine, il DDG 14006/2009 fornisce un chiarimento sulle schermature solari . Ai fini dell’applicazione del punto 5.4 lettera a) delle Disposizioni allegate alla DGR 8745/2008 - secondo cui il progettista valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti - i vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti.