
Realizzazione di impianti fotovoltaici con Iva 10%
NORMATIVA
Realizzazione di impianti fotovoltaici con Iva 10%
Tariffa incentivante con Iva se chi utilizza l’impianto non lo ha realizzato
Vedi Aggiornamento
del 16/04/2008
26/02/2008 - Con la Risoluzione n. 61/E del 22 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica.
Il Ministero della Difesa ha bandito una gara per la progettazione, realizzazione e manutenzione di 3 impianti fotovoltaici presso alcune caserme; gli impianti dovranno produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del DM 19 febbraio 2007. I rapporti contrattuali relativi alla fornitura di energia immessa in rete e di quella prelevata saranno regolati tra il Ministero delle Difesa, la Società distributrice e/o l’Ente Gestore del servizio elettrico (GSE).
Il Ministero metterà gratuitamente a disposizione della ditta aggiudicataria i tetti delle caserme mentre la ditta realizzerà e provvederà alla manutenzione degli impianti di cui sarà proprietaria per tutta la durata della concessione (20 anni); al termine della concessione gli impianti diventeranno di proprietà del Ministero. Durante il periodo della concessione, il Ministero verserà a titolo di corrispettivo, alla ditta aggiudicataria, le tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/07.
Il Ministero chiede se la tariffa incentivante a cui ha diritto e che farà corrispondere, previa autorizzazione, da GSE alla ditta aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo:
- è imponibile ai fini dell’IVA;
- è soggetta alla ritenuta ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
L’Agenzia richiama, in primo luogo, la Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, con la quale ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante in “conto energia” e dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica ( leggi tutto ).
La peculiarità del caso in esame è costituita dal fatto che chi utilizza l’impianto (Ministero della Difesa) è un soggetto diverso da chi lo ha realizzato (ditta aggiudicataria). Il Ministero metterà solo a disposizione dell’impresa i tetti sui quali saranno realizzati gli impianti; al termine della concessione (massimo venti anni) il Ministero diverrà proprietario degli impianti. Il corrispettivo a favore dell’impresa consisterà solo nel diritto di essere ammesso ad usufruire, tramite la cessione del diritto da parte del Ministero (soggetto responsabile e beneficiario), delle tariffe incentivanti.
In altre parole – spiega l’Agenzia –, vi è un soggetto che utilizza l’impianto e ne è responsabile (Ministero) e che per tale uso pagherà un corrispettivo pari alla tariffa incentivante maturata sull’energia prodotta, ed uno che realizzerà (impresa) l’impianto stesso, mettendolo a disposizione dell’utilizzatore.
Il Ministero remunererà la ditta, per i servizi di progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti, mediante la cessione della tariffa incentivante; tale cessione dovrebbe avvenire previa autorizzazione che il Ministero rilascerebbe al GSE affinché eroghi la tariffa non al Ministero, responsabile dell’impianto, ma direttamente alla ditta che realizza l’investimento.
Nel caso in esame la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633/72, configurandosi come contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al soggetto erogatore.
Inoltre, il Ministero della Difesa – titolare del diritto di percepire la tariffa agevolata - non rientra tra i soggetti passivi dell’IRES, quindi la ritenuta d’acconto (art. 28, secondo comma, DPR 600/1973), che costituisce un’anticipazione dell’imposta dovuta dal percipiente, non può quindi essere applicata sul contributo (tariffa incentivante) corrisposto al Ministero della Difesa che, come detto, non è soggetto passivo d’imposta.
Tuttavia, la somma percepita dall’impresa aggiudicataria non è la tariffa incentivante, che spetta al Ministero, ma una somma di denaro che il Ministero della Difesa e la società stessa concordano essere pari alla tariffa incentivante. Ne consegue che la tariffa corrisposta da GSE alla società, perdendo la natura di contributo per assumere quella di corrispettivo, sarà da assoggettare ad IVA nei modi ordinari. Ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR 633/1972, agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.