
Studi di settore: chiarimenti ministeriali
NORMATIVA
Studi di settore: chiarimenti ministeriali
Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate
Vedi Aggiornamento
del 07/04/2009
24/06/2008 - L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, conferma i chiarimenti forniti nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi nei giorni scorsi, relativi, tra l’altro, alla possibilità di accertare unicamente in via residuale i contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi rientrante, in base alle risultanze degli studi di settore, all’interno del cd. ‘‘intervallo di confidenza’’ (cfr. News ANCE n. 1445 del 16 giugno 2008).
Nell’ambito dell’accertamento basato sugli studi di settore (di cui agli artt. 62-sexies del DL 331/1993 e 10 della legge 146/1998), l’’’intervallo di confidenza’’ rappresenta la scala di valori tra il ricavo puntuale ed il ricavo minimo ammissibile, previsti dallo studio medesimo.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la citata C.M. n. 47/E/2008 conferma che:
- i contribuenti, ritenuti non congrui in base allo studio di settore, che si collocano, con riferimento ai ricavi dichiarati, ‘‘naturalmente’’ all’interno di tale intervallo, possono essere selezionati dagli Uffici, ai fini dell’accertamento, unicamente in via residuale, ossia dopo che siano state valutate le posizioni reddituali delle imprese che presentano scostamenti di valore piu’ elevato rispetto ai ricavi o compensi stimati dallo studio.
- i contribuenti non congrui, che decidano di adeguare i propri ricavi reali, inferiori al ricavo minimo ammissibile previsto dallo studio, ad un valore compreso in tale intervallo, devono motivare la scelta operata, a richiesta degli Uffici.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’operatività dei benefici di cui all’art. 10, comma 4-bis, della legge 146/1998, il quale stabilisce che i contribuenti non possono essere oggetto di rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, nell’ipotesi in cui l’ammontare delle attività non denunciate sia pari, o inferiore, al 40% dei ricavi, o compensi, dichiarati, nel limite massimo di 50.000 euro.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento all’accertamento in base alle imposte sul reddito, chiarisce che la condizione necessaria affinché operi il medesimo art.10, comma 4-bis, della legge 146/1998, ossia la congruità del contribuente rispetto agli indici di coerenza ed agli INE[1], si verifica nell’ipotesi in cui l’impresa dichiari, anche per effetto dell’adeguamento:
- ricavi, o compensi, in misura non inferiore al livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore, che tengono conto degli INE approvati con D.M. 20 marzo 2007 ovvero, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi, se tali studi prevedono l’applicazione degli indicatori di normalità economica, di cui all’art. 1, comma 13, della legge 296/2006;
- ricavi, o compensi, in misura non inferiore al ricavo puntuale di riferimento indicato dagli studi di settore, se questi prevedono l’applicazione degli indicatori di normalità economica, di cui all’art. 10-bis, della legge 146/1998.
La citata C.M. n.47/E/2008 conferma, inoltre, che, per gli studi di settore che non sono stati revisionati nel periodo d’imposta 2007, tra cui rientra anche lo studio TG69U (‘‘COSTRUZIONI’’), il calcolo dei ricavi tiene conto degli INE, di cui all’art.1, comma 14, della legge 296/2006, e fornisce un unico risultato in termini di congruità e di normalità economica, pari al maggiore tra:
- il livello minimo risultante dall’applicazione dello studio di settore, tenendo conto delle risultanze degli INE, ed
- il livello puntuale di riferimento risultante dall’applicazione dello studio di settore, senza applicazione delle risultanze di tali indicatori.
Fonte: Ance