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Piemonte, illegittima la tassa di iscrizione all’albo dei certificatori

Piemonte, illegittima la tassa di iscrizione all’albo dei certificatori

Accolto il ricorso dell’Ordine Architetti di Torino contro la tassa

Vedi Aggiornamento del 23/06/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 23/06/2011
31/03/2011 - L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino ha vinto il ricorso contro la Regione Piemonte per la cancellazione della tassa annuale di iscrizione all’Albo dei certificatori energetici degli edifici.
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2011 il ricorso è stato accolto ed è stata annullata parzialmente la delibera di Giunta 43-11965 del 4 agosto 2009 che istituisce la tassa.
 
La vicenda
Nel 2009 l’Ordine di Torino ha impugnato dinnanzi al Presidente della Repubblica l’Albo a pagamento dei certificatori energetici, istituito dalla Regione Piemonte, sostenendo che non fosse di competenza della Regione la costituzione di un nuovo Albo professionale nè l’imposizione di una tassa annuale per l’esercizio di un’attività implicita nelle competenze di soggetti che la esercitano in quanto iscritti ad altro albo professionale (Albo degli Architetti, degli Ingegneri...).

Il DPR 12 gennaio 2011
Il Decreto presidenziale è accompagnato da un parere del Consiglio di Stato che conclude: “Non ha pertanto alcuna giustificazione la richiesta di una tassa di iscrizione: non solo perché alla imposizione di tale onere non corrisponde l’attribuzione di alcuna abilitazione professionale, ma anche perché una tassa di tal genere verrebbe a costituire una indebita duplicazione di quella già dovuta per la iscrizione al proprio ordine professionale”.
 
Le conseguenze della pronuncia
In forza del DPR 12 gennaio 2011, gli architetti iscritti all’Albo regionale dei certificatori energetici possono chiedere alla Regione Piemonte la restituzione delle tasse già versate negli anni 2009, 2010 e 2011. L’Ordine Architetti di Torino è in contatto con la Regione Piemonte per definire le procedure di rimborso.
 
Le questioni aperte
L’Ordine è ora in attesa di pronuncia da parte del TAR Piemonte su un secondo ricorso, presentato congiuntamente a quello suddetto, relativo all’ampliamento delle competenze professionali, operato dalla Regione, in materia di certificazione energetica degli edifici. Infatti, con la Delibera 1-12374 del 20 ottobre 2009, la Regione, modificando la Delibera 43-11965 del 4 agosto 2009, ha fissato nuove condizioni di ammissibilità all’elenco regionale dei certificatori e ha ridefinito le competenze professionali (leggi tutto).
 
Mentre per l’accesso da parte di architetti e ingegneri - osserva l’Ordine Architetti di Torino - nulla è variato rispetto al testo originario, geometri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali, possono agire da soli, prescindendo dalla collaborazione con altro certificatore. Ben più grave - aggiunge l’Ordine - è l’aggiunta di ulteriori titoli di studio (laurea in Scienze Ambientali, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in Chimica...) in possesso dei quali un soggetto, non iscritto ad alcun Ordine o Collegio, che consegua l’attestazione di partecipazione al corso di formazione ad hoc, può accedere all’elenco regionale.

I casi analoghi
Nel giugno 2010 il Tar Puglia ha accolto il ricorso di quattro Ordini degli Ingegneri contro la Delibera regionale che istituiva il sistema di accreditamento dei certificatori energetici (leggi tutto). Pochi giorni fa la Regione ha deciso di non opporsi alla sentenza ma di modificare il Regolamento regionale; nel frattempo i progettisti pugliesi possono rilasciare il Certificato di Sostenibilità Ambientale senza frequentare corsi di formazione e senza iscriversi all’albo dei certificatori (leggi tutto).

In Lombardia è stato invece consentito anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico (leggi tutto).
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