
Dl Sviluppo, permesso di costruire con silenzio assenso
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NORMATIVA
Dl Sviluppo, permesso di costruire con silenzio assenso
Rilascio del titolo abilitativo automatico in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
Vedi Aggiornamento
del 20/10/2011
Vedi Aggiornamento del 20/10/2011
06/05/2011 - Permesso di costruire anche con silenzio assenso. Tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. È una delle novità contenute nel Dl ‘Sviluppo’, approvato ieri in Consiglio dei Ministri.
Il testo, che per diventare definitivo attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per giovedì prossimo, modifica il Testo Unico dell'edilizia, definendo la procedura per il rilascio del titolo abilitativo.
Secondo l’ultima bozza diramata, la domanda va presentata allo Sportello Unico con un’attestazione del titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. Il progettista deve inoltre asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché alle norme antisismiche e a quelle in materia di efficienza energetica, sicurezza e requisiti igienico sanitari.
Entro dieci giorni lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, che ha a disposizione sessanta giorni per curare l’istruttoria, acquisire i pareri eventualmente necessari e valutare la conformità del progetto, formulando quindi una proposta di provvedimento. Il responsabile può anche chiedere modifiche del progetto originario, lasciando quindici giorni di tempo all’interessato per l’integrazione della documentazione.
Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una volta sola dal responsabile del procedimento per chiedere l’integrazione di documenti che non siano a disposizione dell’amministrazione. I tempi iniziano a decorrere nuovamente dopo la consegna dei documenti integrativi.
Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro trenta giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene quindi comunicato sull’albo pretorio.
I termini possono essere raddoppiati per i comuni con più di 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Il rilascio automatico non vale invece in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il testo, che per diventare definitivo attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per giovedì prossimo, modifica il Testo Unico dell'edilizia, definendo la procedura per il rilascio del titolo abilitativo.
Secondo l’ultima bozza diramata, la domanda va presentata allo Sportello Unico con un’attestazione del titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. Il progettista deve inoltre asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché alle norme antisismiche e a quelle in materia di efficienza energetica, sicurezza e requisiti igienico sanitari.
Entro dieci giorni lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, che ha a disposizione sessanta giorni per curare l’istruttoria, acquisire i pareri eventualmente necessari e valutare la conformità del progetto, formulando quindi una proposta di provvedimento. Il responsabile può anche chiedere modifiche del progetto originario, lasciando quindici giorni di tempo all’interessato per l’integrazione della documentazione.
Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una volta sola dal responsabile del procedimento per chiedere l’integrazione di documenti che non siano a disposizione dell’amministrazione. I tempi iniziano a decorrere nuovamente dopo la consegna dei documenti integrativi.
Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro trenta giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene quindi comunicato sull’albo pretorio.
I termini possono essere raddoppiati per i comuni con più di 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Il rilascio automatico non vale invece in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Norme correlate
Decreto Legge 13/05/2011 n.70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (DL Sviluppo)
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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