
Fotovoltaico, stop agli incentivi agli impianti in aree agricole
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NORMATIVA
Fotovoltaico, stop agli incentivi agli impianti in aree agricole
La norma è nel DL liberalizzazioni. Salvi gli impianti già autorizzati o con istanza già presentata
Vedi Aggiornamento
del 02/04/2013
Vedi Aggiornamento del 02/04/2013
24/01/2012 - A partire da oggi, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non possono più accedere agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011).
Lo prevede l’articolo 65 del decreto-legge sulle liberalizzazioni approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi.
L’esclusione dagli incentivi non vale per gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Inoltre, l’articolo 65 prevede che agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre (così come definite dall’art. 20, comma 5, del DM 6 agosto 2010) si applica la tariffa prevista per gli ‘impianti fotovoltaici realizzati su edifici’.
Al fine di garantire la coltivazione sottostante (le serre) a seguito dell’intervento, questi impianti devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Lo prevede l’articolo 65 del decreto-legge sulle liberalizzazioni approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi.
L’esclusione dagli incentivi non vale per gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Inoltre, l’articolo 65 prevede che agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre (così come definite dall’art. 20, comma 5, del DM 6 agosto 2010) si applica la tariffa prevista per gli ‘impianti fotovoltaici realizzati su edifici’.
Al fine di garantire la coltivazione sottostante (le serre) a seguito dell’intervento, questi impianti devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Norme correlate
Decreto Legge 24/01/2012 n.1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto Liberalizzazioni)
Decreto Legislativo 03/03/2011 n.28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)
Decreto Ministeriale 06/08/2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (Conto Energia 2011-2013)
Approfondimenti
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