22/03/2016 - Chiarire meglio quando si può fare ricorso all’avvalimento e quando, invece, la tipologia dei lavori esclude questa chance per non lasciare troppo potere discrezionale alle Stazioni Appaltanti. È quanto emerso durante l’audizione alla Camera sul
nuovo Codice Appalti di Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha giudicato necessario un maggiore coordinamento delle norme.
La bozza di decreto dedica un articolo alla materia che però getta solo le basi fondamentali. Altri aspetti, come la definizione precisa dei casi esclusi, sono rimessi all’emanazione di un decreto ad hoc del Ministero delle infrastrutture o alle scelte discrezionali delle Stazioni Appaltanti. Un altro aspetto su cui Cantone ha espresso delle critiche, giudicando “troppi” i decreti attuativi previsti dal nuovo Codice Appalti.
Avvalimento nel nuovo Codice Appalti
L’avvalimento, lo ricordiamo, è la possibilità che un soggetto possa avvalersi dei requisiti economici, finanziari o tecnico-professionali di un altro operatore (professionista o impresa) per essere considerato idoneo a partecipare ad una gara d’appalto.
Per quanto riguarda i
titoli di studio, quelli
professionali e le esperienze professionali pertinenti, si può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi eseguono direttamente i lavori o i servizi.
Concorrente e ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni previste dal contratto. Il contratto è eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, mentre l’ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Avvalimento, casi di esclusione nel nuovo Codice Appalti
Il nuovo Codice Appalti prevede dei casi di esclusione, in cui l’avvalimento è vietato, alcuni a discrezione delle Stazioni Appaltanti, altri tassativi.
Negli
appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando documenti di gara che taluni
compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente. Si tratta di una previsione che presuppone un certo grado di discrezionalità in merito a cosa si intenda per compito essenziale. Qualche chiarimento in più potrebbe arrivare con le linee guida dell’Anac, ma nel frattempo la situazione resterebbe incerta.
L’avvalimento non è ammesso neanche se, per la realizzazione delle opere, sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali di valore
superiore al 15% dell’importo totale dei lavori.
Se questa è la regola generale, per definire nel dettaglio l’elenco di queste opere si dovrà attendere un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture.
L’avvalimento non è infine ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali, condizione che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti.