
Nuovo Codice Appalti, subappalto e capacità tecnico professionali non convincono le imprese
NORMATIVA
Nuovo Codice Appalti, subappalto e capacità tecnico professionali non convincono le imprese
Finco: introdurre dei limiti anche per le opere specialistiche e pretendere che le imprese dimostrino esperienza e possesso delle risorse umane e tecniche
Vedi Aggiornamento
del 24/05/2016

11/03/2016 - Su subappalto, capacità tecnico-professionale e qualificazione delle imprese si potrebbe fare di più. Questo, in sintesi, il parere di alcune imprese sul nuovo Codice Appalti, che sembra non seguire alla lettera i principi della legge delega.
Il subappalto è regolato dall’articolo 105 del nuovo Codice Appalti. Il testo fa una premessa, cioè che i contratti di regola non possono essere ceduti, pena la loro nullità, salvo che in alcuni casi. Questo significa che chi vince una gara deve realizzare l’opera in proprio a meno che il bando non preveda la possibilità di ricorrere al subappalto. Al momento sembra quindi che le Stazioni Appaltanti abbiano molto potere discrezionale a riguardo, anche se probabilmente le linee guida dell’Anac fisseranno qualche paletto in più.
Chi intende avvalersi di questa facoltà deve dichiararlo al momento della presentazione dell’offerta e deve garantire che sui subappaltatori non gravino motivi di esclusione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) è necessario indicare una terna di subappaltatori.
Sempre in base al nuovo Codice, nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
Se questa è la regola, sottolinea FINCO, al comma 12 lo stesso articolo ipotizza già una possibile marcia indietro sul sistema di qualificazione. È infatti previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, l’Anac e il Ministero delle Infrastrutture potranno individuare dei sistemi di qualificazione alternativi.
FINCO lamenta inoltre la mancanza di una chiara indicazione che la qualificazione si acquisisce solo con lavori effettivamente e direttamente eseguiti e che al di sopra di una determinata soglia le lavorazioni scorporabili devono essere indicate nell’appalto.
Subappalto
Se, ad esempio, da una parte la Federazione delle Industrie, dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere specialistiche per le Costruzioni (FINCO) apprezza il limite del 30% per il subappalto delle opere superspecialistiche, dall’altra parte teme la totale deregulation negli altri settori, compreso quello delle opere specialistiche. Il problema dovrebbe essere risolto a monte, rendendo possibile l’aggiudicazione della gara a imprese con tutte le qualificazioni specialistiche richieste per la partecipazione all’appalto e l’esecuzione dell’opera e dando poi la possibilità di subappaltare alcune lavorazioni.Il subappalto è regolato dall’articolo 105 del nuovo Codice Appalti. Il testo fa una premessa, cioè che i contratti di regola non possono essere ceduti, pena la loro nullità, salvo che in alcuni casi. Questo significa che chi vince una gara deve realizzare l’opera in proprio a meno che il bando non preveda la possibilità di ricorrere al subappalto. Al momento sembra quindi che le Stazioni Appaltanti abbiano molto potere discrezionale a riguardo, anche se probabilmente le linee guida dell’Anac fisseranno qualche paletto in più.
Chi intende avvalersi di questa facoltà deve dichiararlo al momento della presentazione dell’offerta e deve garantire che sui subappaltatori non gravino motivi di esclusione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) è necessario indicare una terna di subappaltatori.
Capacità tecnica e professionale
Secondo la legge delega, la capacità economico finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale deve essere dimostrata con il possesso di risorse umane e tecniche nonché con l’esperienza necessaria ad eseguire l’appalto. Nel nuovo Codice Appalti, lamenta FINCO, l’articolo 83 comma 6 alleggerisce l’obbligo prevedendo che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.Sempre in base al nuovo Codice, nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
Qualificazione delle imprese
L’articolo 84 del nuovo Codice Appalti prevede che i soggetti esecutori di lavori di importo superiore a 150 mila euro provino “di regola” il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione SOA.Se questa è la regola, sottolinea FINCO, al comma 12 lo stesso articolo ipotizza già una possibile marcia indietro sul sistema di qualificazione. È infatti previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, l’Anac e il Ministero delle Infrastrutture potranno individuare dei sistemi di qualificazione alternativi.
FINCO lamenta inoltre la mancanza di una chiara indicazione che la qualificazione si acquisisce solo con lavori effettivamente e direttamente eseguiti e che al di sopra di una determinata soglia le lavorazioni scorporabili devono essere indicate nell’appalto.