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Nuovo Codice Appalti, subappalto e capacità tecnico professionali non convincono le imprese

Nuovo Codice Appalti, subappalto e capacità tecnico professionali non convincono le imprese

Finco: introdurre dei limiti anche per le opere specialistiche e pretendere che le imprese dimostrino esperienza e possesso delle risorse umane e tecniche

Vedi Aggiornamento del 24/05/2016
Nuovo Codice Appalti, subappalto e capacità tecnico professionali non convincono le imprese
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/05/2016
11/03/2016 - Su subappalto, capacità tecnico-professionale e qualificazione delle imprese si potrebbe fare di più. Questo, in sintesi, il parere di alcune imprese sul nuovo Codice Appalti, che sembra non seguire alla lettera i principi della legge delega.
 

Subappalto

Se, ad esempio, da una parte la Federazione delle Industrie, dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere specialistiche per le Costruzioni (FINCO) apprezza il limite del 30% per il subappalto delle opere superspecialistiche, dall’altra parte teme la totale deregulation negli altri settori, compreso quello delle opere specialistiche. Il problema dovrebbe essere risolto a monte, rendendo possibile l’aggiudicazione della gara a imprese con tutte le qualificazioni specialistiche richieste per la partecipazione all’appalto e l’esecuzione dell’opera e dando poi la possibilità di subappaltare alcune lavorazioni.
 
Il subappalto è regolato dall’articolo 105 del nuovo Codice Appalti. Il testo fa una premessa, cioè che i contratti di regola non possono essere ceduti, pena la loro nullità, salvo che in alcuni casi. Questo significa che chi vince una gara deve realizzare l’opera in proprio a meno che il bando non preveda la possibilità di ricorrere al subappalto. Al momento sembra quindi che le Stazioni Appaltanti abbiano molto potere discrezionale a riguardo, anche se probabilmente le linee guida dell’Anac fisseranno qualche paletto in più.
 
Chi intende avvalersi di questa facoltà deve dichiararlo al momento della presentazione dell’offerta e deve garantire che sui subappaltatori non gravino motivi di esclusione. Per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) è necessario indicare una terna di subappaltatori.
 

Capacità tecnica e professionale

Secondo la legge delega, la capacità economico finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale deve essere dimostrata con il possesso di risorse umane e tecniche nonché con l’esperienza necessaria ad eseguire l’appalto. Nel nuovo Codice Appalti, lamenta FINCO, l’articolo 83 comma 6 alleggerisce l’obbligo prevedendo che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
 
Sempre in base al nuovo Codice, nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
 

Qualificazione delle imprese

L’articolo 84 del nuovo Codice Appalti prevede che i soggetti esecutori di lavori di importo superiore a 150 mila euro provino “di regola” il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione SOA.
 
Se questa è la regola, sottolinea FINCO, al comma 12 lo stesso articolo ipotizza già una possibile marcia indietro sul sistema di qualificazione. È infatti previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, l’Anac e il Ministero delle Infrastrutture potranno individuare dei sistemi di qualificazione alternativi.
 
FINCO lamenta inoltre la mancanza di una chiara indicazione che la qualificazione si acquisisce solo con lavori effettivamente e direttamente eseguiti e che al di sopra di una determinata soglia le lavorazioni scorporabili devono essere indicate nell’appalto. 

 
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