
Nuovo Codice Appalti, i progettisti: ‘la cauzione del 2% sui progetti è un costo eccessivo’
NORMATIVA
Nuovo Codice Appalti, i progettisti: ‘la cauzione del 2% sui progetti è un costo eccessivo’
‘Rispetto alla legge delega, i concorsi di progettazione sembrano limitati e non ci sono margini espliciti per gli appalti integrati’
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del 08/04/2016

10/03/2016 - Concorrenza, concorsi di progettazione, cauzione a corredo dell’offerta e appalti integrati. Sono diversi gli elementi del nuovo Codice Appalti che lasciano perplessi i progettisti.
Rispetto alle linee guida contenute nella legge delega (Legge 11/2016) per la riforma degli appalti, i professionisti tecnici non hanno riscontrato novità incisive, salvo che in alcuni casi.
La cauzione rappresenta un costo aggiuntivo, giudicato poco sostenibile soprattutto dai piccoli studi, da cui prima erano esclusi i servizi di progettazione.
L’articolo 23 del nuovo Codice Appalti, invece, prevede che le Stazioni Appaltanti ricorrano alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza, e in alternativa al concorso di progettazione.
La scelta del vincitore con procedura negoziata dovrebbe avvenire "previa consultazione di almeno tre operatori". Nel vecchio Codice Appalti, invece, era prevista la consultazione di almeno cinque operatori.
Contrariamente a quanto previsto nella delega, non è specificato che l’appalto integrato, in cui l’oggetto del contratto è la progettazione e l’esecuzione dell’opera, è limitato ai casi di particolare complessità tecnica.
Rispetto alle linee guida contenute nella legge delega (Legge 11/2016) per la riforma degli appalti, i professionisti tecnici non hanno riscontrato novità incisive, salvo che in alcuni casi.
Cauzione a corredo dell’offerta
Nel nuovo Codice Appalti anche le attività di progettazione sono soggette alla cauzione a corredo dell’offerta. Si tratta di una garanzia fideiussoria provvisoria, che in base all’articolo 93 può arrivare al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito e che deve essere allegata all’offerta.La cauzione rappresenta un costo aggiuntivo, giudicato poco sostenibile soprattutto dai piccoli studi, da cui prima erano esclusi i servizi di progettazione.
Concorsi di progettazione
Secondo le indicazioni della delega sembrava che il concorso di progettazione o di idee dovesse essere lo strumento da utilizzare in via prioritaria in caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.L’articolo 23 del nuovo Codice Appalti, invece, prevede che le Stazioni Appaltanti ricorrano alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza, e in alternativa al concorso di progettazione.
Concorrenza nel nuovo Codice Appalti
L’articolo 36 del nuovo Codice Appalti ammette la procedura negoziata per le gare di progettazione appaltate dalle Amministrazioni centrali fino a 135 mila euro e per quelle fino a 209 mila euro bandite dalle altre Amministrazioni. Si tratta di importi considerati molto elevati, che sottraggono alla concorrenza un gran numero di gare.La scelta del vincitore con procedura negoziata dovrebbe avvenire "previa consultazione di almeno tre operatori". Nel vecchio Codice Appalti, invece, era prevista la consultazione di almeno cinque operatori.
Appalti integrati
Sempre nell’articolo 23 viene spiegato che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.Contrariamente a quanto previsto nella delega, non è specificato che l’appalto integrato, in cui l’oggetto del contratto è la progettazione e l’esecuzione dell’opera, è limitato ai casi di particolare complessità tecnica.