
Per la qualificazione SOA si valuteranno tutti i lavori senza limiti di importo
NORMATIVA
Per la qualificazione SOA si valuteranno tutti i lavori senza limiti di importo
Da ANAC chiarimenti anche su silenzio assenso, certificazione dei lavori privati in subappalto e documentazione da presentare
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del 11/01/2023

23/03/2016 - Costo dei lavori di edilizia residenziale, subappalto e silenzio assenso. Sono alcuni temi su cui le Società organismo di attestazione (SOA) hanno ottenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) un comunicato con una serie di chiarimenti operativi.
Le Società organismo di attestazione sono società private autorizzate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a rilasciare l’attestazione SOA alle imprese che ne fanno richiesta. L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150 mila euro.
Quando il meccanismo per il rilascio delle attestazioni “si inceppa”, l’ANAC deve valutare possibili interpretazioni in grado di semplificare la normativa in vigore.
Il problema è sorto in merito ai lavori di edilizia residenziale, il cui importo, hanno segnalato le SOA, viene al momento stimato attraverso il Costo totale dell’intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili (CTN). I criteri rimandano all’articolo 108, comma 3, del DPR 207/2010 e sono validi solo per i contratti pubblici. In base a queste indicazioni, dalle categorie generali è possibile estrapolare solo le lavorazioni scorporabili di importo superiore a 150 mila euro o al 10% del valore complessivo dell’opera. Si tratta di una condizione che penalizza le imprese che hanno effettivamente realizzato lavorazioni in categorie generali e specialistiche per importi inferiori a queste soglie.
Per ovviare a questa difficoltà l’ANAC ha quindi stabilito che, per valutare al meglio l’idoneità degli operatori economici, non si deve usare come criterio solo l’importo delle lavorazioni, ma si possono prendere in considerazione anche aspetti qualitativi. Le SOA dovranno comunque rifarsi alla documentazione contabile sottoscritta dal direttore dei lavori. In presenza di lavori subappaltati, le SOA dovranno inoltre acquisire, oltre al Certificato di esecuzione lavori (CEL), i contratti di subappalto e le relative fatture.
Le SOA hanno evidenziato che spesso gli enti non rispondono alle richieste di verifica dei documenti esibiti a corredo dei CEL. Per evitare che le pratiche si blocchino perché, senza riscontri, i CEL non possono essere valutati, le SOA hanno chiesto che si applichi il silenzio assenso dopo un’attesa di trenta giorni.
L’ANAC ha fatto notare che il silenzio assenso può essere applicato agli atti di competenza dell’Amministrazione che tarda ad esprimersi e presuppone la ricezione di un provvedimento completo e definitivo. L’accertamento, invece, riguarda atti di competenza di un’altra Amministrazione ed è un procedimento intermedio, che non porta alla formazione di un provvedimento definitivo. Per questo motivo il silenzio assenso non può essere utilizzato, ma le SOA possono comunicare l’inerzia all’ANAC che valuta una multa a carico della PA inadempiente.
Secondo le SOA, però, l’impresa affidataria non avrebbe interesse a rendere noti gli eventuali sub-affidamenti e i subappaltatori non otterrebbero quindi la certificazione. Per questo ha proposto che l’appaltatore rilasci al subappaltatore un ulteriore CEL sottoscritto anche dal direttore dei lavori.
L’ANAC ha respinto la proposta facendo notare che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, il committente è tenuto a conoscere, registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al cantiere e non può dichiararsi inconsapevole dell’intervento di terzi esecutori.
Le Società organismo di attestazione sono società private autorizzate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a rilasciare l’attestazione SOA alle imprese che ne fanno richiesta. L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150 mila euro.
Quando il meccanismo per il rilascio delle attestazioni “si inceppa”, l’ANAC deve valutare possibili interpretazioni in grado di semplificare la normativa in vigore.
Importi delle lavorazioni
Per effettuare una corretta valutazione delle imprese, le SOA potranno prendere in considerazione tutte le lavorazioni eseguite, a prescindere dal loro importo.Il problema è sorto in merito ai lavori di edilizia residenziale, il cui importo, hanno segnalato le SOA, viene al momento stimato attraverso il Costo totale dell’intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili (CTN). I criteri rimandano all’articolo 108, comma 3, del DPR 207/2010 e sono validi solo per i contratti pubblici. In base a queste indicazioni, dalle categorie generali è possibile estrapolare solo le lavorazioni scorporabili di importo superiore a 150 mila euro o al 10% del valore complessivo dell’opera. Si tratta di una condizione che penalizza le imprese che hanno effettivamente realizzato lavorazioni in categorie generali e specialistiche per importi inferiori a queste soglie.
Per ovviare a questa difficoltà l’ANAC ha quindi stabilito che, per valutare al meglio l’idoneità degli operatori economici, non si deve usare come criterio solo l’importo delle lavorazioni, ma si possono prendere in considerazione anche aspetti qualitativi. Le SOA dovranno comunque rifarsi alla documentazione contabile sottoscritta dal direttore dei lavori. In presenza di lavori subappaltati, le SOA dovranno inoltre acquisire, oltre al Certificato di esecuzione lavori (CEL), i contratti di subappalto e le relative fatture.
Silenzio assenso
Nessun alleggerimento procedurale è stato invece concesso dall’ANAC in tema di silenzio assenso.Le SOA hanno evidenziato che spesso gli enti non rispondono alle richieste di verifica dei documenti esibiti a corredo dei CEL. Per evitare che le pratiche si blocchino perché, senza riscontri, i CEL non possono essere valutati, le SOA hanno chiesto che si applichi il silenzio assenso dopo un’attesa di trenta giorni.
L’ANAC ha fatto notare che il silenzio assenso può essere applicato agli atti di competenza dell’Amministrazione che tarda ad esprimersi e presuppone la ricezione di un provvedimento completo e definitivo. L’accertamento, invece, riguarda atti di competenza di un’altra Amministrazione ed è un procedimento intermedio, che non porta alla formazione di un provvedimento definitivo. Per questo motivo il silenzio assenso non può essere utilizzato, ma le SOA possono comunicare l’inerzia all’ANAC che valuta una multa a carico della PA inadempiente.
Copie dei progetti approvati
Per la valutazione di attività e lavori svolti, è richiesta la copia autentica dei progetti approvati, che deve essere allegata ai CEL. L’ANAC ha spiegato che, in base al DPR 207/2010, non si può invece presentare la copia dichiarata conforme all’originale dal progettista o dal direttore dei lavori.Subappalto nei lavori privati
La normativa prevede che, per certificare i lavori eseguiti in subappalto, il committente privato deve rilasciare all’appaltatore e ai subappaltatori un unico documento sottoscritto dal direttore dei lavori.Secondo le SOA, però, l’impresa affidataria non avrebbe interesse a rendere noti gli eventuali sub-affidamenti e i subappaltatori non otterrebbero quindi la certificazione. Per questo ha proposto che l’appaltatore rilasci al subappaltatore un ulteriore CEL sottoscritto anche dal direttore dei lavori.
L’ANAC ha respinto la proposta facendo notare che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, il committente è tenuto a conoscere, registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al cantiere e non può dichiararsi inconsapevole dell’intervento di terzi esecutori.