
Soa, scompare l’obbligo di sede legale in Italia
NORMATIVA
Soa, scompare l’obbligo di sede legale in Italia
Approvata in via definitiva la Legge Europea, ma il Parlamento avverte: ‘norma superata, saranno necessari altri raccordi’
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del 27/07/2017

04/07/2016 - Per lavorare in Italia, le Soa potranno stabilire la propria sede legale in qualunque paese dell’Unione Europea. In Italia, invece, dovrà comunque esserci una sede operativa. È stata approvata in via definitiva la Legge Europea.
La legge approvata mette fine alla procedura di infrazione avviata da Bruxelles contro la normativa italiana, considerata colpevole di porre limiti alla concorrenza introcomunitaria.
Al contrario, la Corte di Giustizia Europea ha spiegato che solo le società con poteri decisionali connessi all’esercizio dei poteri pubblici devono stabilire la sede legale sul territorio nazionale di appartenenza, mentre quelle a scopo di lucro che operano in condizioni di concorrenza possono stabilirla ovunque.
In Italia bisognerà avere comunque una sede operativa.
Le Soa tornano anche nel nuovo Codice Appalti: sono organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
- l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto;
- il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;
- il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC, basato - ai sensi del comma 10 dell'articolo 83 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 - su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.
Molto probabilmente saranno necessari ulteriori raccordi normativi che potrebbero essere contenuti nelle linee guida sulla qualificazione.
La legge approvata mette fine alla procedura di infrazione avviata da Bruxelles contro la normativa italiana, considerata colpevole di porre limiti alla concorrenza introcomunitaria.
Soa, le sedi in Italia e in Europa
Nel Dpr 207/2010 (Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti) era infatti previsto che le Soa dovessero necessariamente avere la sede legale in Italia. Diversamente, non avrebbero potuto operare con le imprese italiane.Al contrario, la Corte di Giustizia Europea ha spiegato che solo le società con poteri decisionali connessi all’esercizio dei poteri pubblici devono stabilire la sede legale sul territorio nazionale di appartenenza, mentre quelle a scopo di lucro che operano in condizioni di concorrenza possono stabilirla ovunque.
In Italia bisognerà avere comunque una sede operativa.
Soa e nuovo Codice Appalti
I contenuti della norma potrebbero avere vita breve. Sia la Camera che il Senato in fase di approvazione hanno infatti sottolineato che la Legge Europea modifica il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti. Il Regolamento sta subendo una abrogazione “pezzo a pezzo”, man mano che vengono approvare le linee guida e i decreti attuativi del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).Le Soa tornano anche nel nuovo Codice Appalti: sono organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
- l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto;
- il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;
- il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC, basato - ai sensi del comma 10 dell'articolo 83 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 - su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.
Molto probabilmente saranno necessari ulteriori raccordi normativi che potrebbero essere contenuti nelle linee guida sulla qualificazione.