
Glossario unico delle opere edilizie, cresce l’attesa
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NORMATIVA
Glossario unico delle opere edilizie, cresce l’attesa
Previsto dalle norme sulla Scia per consentire la consultazione anche ai non addetti ai lavori, dovrebbe essere pronto entro oggi
Vedi Aggiornamento
del 09/04/2018

Vedi Aggiornamento del 09/04/2018
09/02/2017 - Scade oggi il termine per l’adozione del glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono. Dell’elenco, previsto dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016), che dovrebbe essere consultabile in modo agevole anche dai non addetti ai lavori, al momento non c’è traccia.
Il glossario dovrebbe chiudere il cerchio per avere un panorama univoco delle norme in materia di edilizia. Un sistema in cui, dopo aver deciso il lavoro da realizzare e aver consultato le norme, si evince con certezza quali autorizzazioni richiedere, che iter seguire, dove reperire la documentazione e a chi consegnarla.
La novità fondamentale del decreto è la tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Questa impostazione costituisce una semplificazione notevole rispetto al Testo unico, che è organizzato in base alle procedure e ai titoli abilitativi e non permette quindi una consultazione immediata.
Il glossario dovrebbe consentire una lettura ancora più immediata.
Alle definizioni dovranno adeguarsi tutti i Comuni, anche se non potranno essere alterate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
Il glossario dovrebbe chiudere il cerchio per avere un panorama univoco delle norme in materia di edilizia. Un sistema in cui, dopo aver deciso il lavoro da realizzare e aver consultato le norme, si evince con certezza quali autorizzazioni richiedere, che iter seguire, dove reperire la documentazione e a chi consegnarla.
Scia e glossario unico
Il Dlgs 222/2016, in vigore da dicembre, ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) riducendo da sette a cinque le procedure edilizie principali. Sono rimaste l’attività di edilizia libera, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), il permesso di costruire e la Scia alternativa al permesso di costruire. Sono invece scomparse la Dia e la Cil.La novità fondamentale del decreto è la tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Questa impostazione costituisce una semplificazione notevole rispetto al Testo unico, che è organizzato in base alle procedure e ai titoli abilitativi e non permette quindi una consultazione immediata.
Il glossario dovrebbe consentire una lettura ancora più immediata.
Regolamento edilizio tipo e definizioni standard
Una iniziativa simile a quella del glossario unico è stata conclusa con la redazione delle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo. Le definizioni individuano, in un modo che sarà pressochè lo stesso in tutta Italia, cosa si intende per superficie, edificio, soppalco, veranda, tettoia e molto altro ancora.Alle definizioni dovranno adeguarsi tutti i Comuni, anche se non potranno essere alterate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
Norme correlate
Decreto Legislativo 25/11/2016 n.222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 2)
Accordo 20/10/2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Approfondimenti
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