
Ischia, nel Decreto Emergenze resta il condono edilizio
AMBIENTE
Ischia, nel Decreto Emergenze resta il condono edilizio
Contributi anche per gli immobili condonabili danneggiati. Nessun aiuto per quelli interessati da ordini di demolizione
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del 15/11/2018

24/10/2018 - Contributi per il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, tranne per quelli interessati da un ordine di demolizione, e riapertura dei termini per il condono.
Queste alcune norme su Ischia, contenute nella conversione in legge del Dl Emergenze, che inizia oggi l’esame in Aula alla Camera.
Per evitare che i contributi possano favorire le costruzioni abusive (e per cercare di placare le opposizioni), nella conversione in legge del DL Emergenze è stato aggiunto un emendamento che prescrive che “nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale”.
L’emendamento, quindi, pone un freno ai contributi per edifici abusivi oggetto di un ordine di demolizione ma non ‘blocca’ i contributi per gli edifici abusivi per cui non sia stata ancora attivata una procedura penale.
Il provvedimento prevede che la conclusione dei procedimenti, volti all'esame delle istanze di condono, si attui entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per tranquillizzare coloro che avevano accusato il Governo di aver approvato un ‘condono tombale’, nell’iter di conversione, è stato approvato un emendamento che prevede, per le istanze di condono, il rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Infine, si prevede che “il procedimento per la concessione dei contributi sia subordinato all'accoglimento delle istanze” ma si specifica che tale contributo “non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”.
Legambiente ha aggiunto: “L'emendamento a firma M5s e Lega (Rospi e Di Muro), è un imbroglio, perché non modifica il testo ma aggiunge un passaggio, il nulla osta paesaggistico, già previsto e obbligatorio nella normativa del 1985, e conferma anche i contributi pubblici per gli edifici abusivi, escludendoli solo per gli aumenti di cubatura”.
Per questo l’associazione ambientalista invita tutti i parlamentari a un atto di responsabilità abrogando le parole della parte finale del comma 1 dell'articolo 25 ("Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47").
Il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Sarà comunque necessario il pagamento della sanzione (tra i 5.164 euro e inferiore a 516 euro). L’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica.
Come per Ischia, le norme sopra esposte non si applicano ad interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione ed il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume.
Queste alcune norme su Ischia, contenute nella conversione in legge del Dl Emergenze, che inizia oggi l’esame in Aula alla Camera.
Ricostruzione Ischia: criteri e contributi
Il provvedimento prevede dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Ad esempio, per gli immobili distrutti, è previsto un contributo fino al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento.Per evitare che i contributi possano favorire le costruzioni abusive (e per cercare di placare le opposizioni), nella conversione in legge del DL Emergenze è stato aggiunto un emendamento che prescrive che “nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale”.
L’emendamento, quindi, pone un freno ai contributi per edifici abusivi oggetto di un ordine di demolizione ma non ‘blocca’ i contributi per gli edifici abusivi per cui non sia stata ancora attivata una procedura penale.
Condono per Ischia nel Dl Emergenze
L’art. 25 del decreto prevede che vengano definite le istanze pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi dei tre condoni (Legge 47/1985, Legge 724/1994 e Legge 326/2003); tali istanze, però, andranno riesaminate seconde le regole della Legge 47/1985 con specifiche eccezioni. Inoltre, per tutte le istanze "trova comunque applicazione l’articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del decreto-legge 269/2003".Il provvedimento prevede che la conclusione dei procedimenti, volti all'esame delle istanze di condono, si attui entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per tranquillizzare coloro che avevano accusato il Governo di aver approvato un ‘condono tombale’, nell’iter di conversione, è stato approvato un emendamento che prevede, per le istanze di condono, il rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Infine, si prevede che “il procedimento per la concessione dei contributi sia subordinato all'accoglimento delle istanze” ma si specifica che tale contributo “non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”.
Condono Ischia: le accuse di Legambiente
Dure le critiche di Legambiente sul condono per Ischia, anche dopo le modifiche applicate in sede di conversione: “L’articolo 25 prevede una sanatoria tombale per l’isola campana secondo la quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvato dal governo Craxi. Una norma che consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente”.Legambiente ha aggiunto: “L'emendamento a firma M5s e Lega (Rospi e Di Muro), è un imbroglio, perché non modifica il testo ma aggiunge un passaggio, il nulla osta paesaggistico, già previsto e obbligatorio nella normativa del 1985, e conferma anche i contributi pubblici per gli edifici abusivi, escludendoli solo per gli aumenti di cubatura”.
Per questo l’associazione ambientalista invita tutti i parlamentari a un atto di responsabilità abrogando le parole della parte finale del comma 1 dell'articolo 25 ("Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47").
Edifici abusivi, i provvedimenti nel Centro Italia
Anche alcune norme per il Centro Italia permettono di sanare edifici costruiti abusivamente; in particolare l’art 39-ter consente di richiedere il contributo per gli “interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi”.Il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Sarà comunque necessario il pagamento della sanzione (tra i 5.164 euro e inferiore a 516 euro). L’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica.
Come per Ischia, le norme sopra esposte non si applicano ad interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione ed il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume.