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Distanze, i limiti potrebbero restare solo per nuove costruzioni e in zone già edificate

Distanze, i limiti potrebbero restare solo per nuove costruzioni e in zone già edificate

Due emendamenti allo Sblocca Cantieri propongono modifiche al DM 1444/68. Approvata la norma che impone di limitare il consumo di suolo in fase di progettazione

Vedi Aggiornamento del 21/07/2022
Foto: morris71©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/07/2022
17/05/2019 - La revisione delle norme sulle distanze minime tra gli edifici in nome della rigenerazione urbana piace alla maggioranza. Dopo i tentativi di modifica del DM 1444/1968, fatti con le prime bozze dei Decreti Sblocca Cantieri e Crescita, ma non andati a buon fine, gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno riproposto i contenuti con due emendamenti al ddl Sblocca Cantieri.
 

Sblocca Cantieri: distanze tra edifici separati da strade

Per ridurre il consumo di suolo, favorire la rigenerazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree degradate, l’emendamento presentato dal M5S (5.5) propone un’interpretazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968.
 
L’emendamento presentato prevede che le distanze minime tra fabbricati tra cui siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, stabilite dall’articolo 9, siano applicate solo alle zone territoriali omogenee C, cioè quelle di completamento, destinate alla realizzazione di nuovi complessi insediativi.
 
In tutte le altre zone già edificate, quindi, decadrà l’obbligo (oggi vigente) di prevedere tra gli edifici distanze corrispondenti alla sede stradale maggiorate di ml. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15.
 
Per evitare eccessive speculazioni, l’emendamento chiarisce che le ricostruzioni successive a demolizioni saranno consentite nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume, nei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito.
 

Sblocca Cantieri: distanze tra pareti finestrate e nuovi edifici

Un emendamento (5.15), presentato da M5S e Gruppo Misto, mira a limitare le liberalizzazioni introdotte dal Decreto Legge Sblocca Cantieri con la modifica al Testo Unico dell’edilizia.

Il Decreto Legge (DL 32/2019), lo ricordiamo, prevede come necessaria, non più solo facoltativa, l’approvazione da parte di Regioni e Province autonome di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. Per questo obiettivo, con una modifica all’articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) prevede che Regioni e Province autonome adottino apposite norme e regolamenti, cui i Comuni dovranno adeguarsi nelle previsioni dei propri strumenti urbanistici.

Si tratta di una misura che lascia ampia discrezionalità agli Enti locali e potrebbe provocare una eccessiva diversificazione delle norme sulle distanze a livello locale. Per evitarlo, l'emendamento propone che il limite di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, contenuto all’articolo 9, comma 1, numero 2 del DM 1444/1968, sia sempre applicabile nella realizzazione di nuovi edifici. Il testo dà anche una definizione di nuovo edificio: “edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime”.
 

Sblocca Cantieri: progettazione attenta al consumo di suolo

Nella progettazione bisognerà preferire le soluzioni che consentono di limitare il consumo di suolo. Per questo si dovrà preventivamente verificare la possibilità di riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente e di rigenerare le aree dismesse.

Le novità sono contenute in due emendamenti (1.11 testo 2 e 1.40 testo 2) approvati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato. Le norme modificano l’articolo 23 del Codice Appalti sui livelli di progettazione e, in particolare, il comma 5 che indica i requisiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

 

#EdilportaleSondaggi

Il decreto Sblocca Cantieri e il Decreto Crescita intervengono con misure incisive su appalti pubblici, progettazione e rigenerazione urbana. Cosa ne pensi? Partecipa al sondaggio di Edilportale: https://it.surveymonkey.com/r/RHLG7XK
 

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