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Distanze tra edifici, le Regioni possono derogare?

Distanze tra edifici, le Regioni possono derogare?

La Corte Costituzionale spiega: ‘sì, ma solo a determinate condizioni’ e salva le norme della Lombardia

Vedi Aggiornamento del 18/09/2023
Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/09/2023
12/02/2020 - Le Regioni possono prevedere deroghe alle norme in materia di distanze tra edifici, ma solo a determinate condizioni. Lo ha spiegato la Corte Costituzionale che, con la sentenza 13/2020, ha giudicato legittima la legge sul governo del territorio della Regione Lombardia (LR 12/2005).
 

Distanze tra edifici e deroghe alle norme statali

A sollevare la questione di legittimità è stato il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sull’impugnazione della variante del piano di governo del territorio di un Comune lombardo. La variante ha sottratto le zone di nuova edificazione ed urbanizzazione, poste all’interno del tessuto urbano consolidato, alla normativa che impone una distanza pari all’altezza dell’edificio più alto.
 
Il CdS si è rivolto alla Corte Costituzionale sostenendo che l’articolo 103, comma 1-bis, della LR 12/2005 consente di derogare alle norme sulle distanze contenute nell’articolo 9 del DM 1444/1968, non rispettando i limiti della legislazione concorrente in materia di governo del territorio. Motivi per i quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
 

Distanze tra edifici, legittima la norma della Lombardia

Dopo aver esaminato approfonditamente le norme della Lombardia, la Corte Costituzionale ha respinto le motivazioni sollevate dal Consiglio di Stato e affermato la legittimità della normativa regionale.
 
I giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato che la norma regionale impone il rispetto della distanza minima di 10 metri tra le nuove costruzioni e consente delle deroghe solo all’interno dei piani attuativi.
 
Da questo punto di vista, la legge regionale è risultata in linea con le disposizioni di rango più alto, come ad esempio il Codice Civile, che consente deroghe alle distanze minime anche per l’installazione di ascensori negli edifici privi del requisito dell’accessibilità.
 
La deroga alla distanza pari all’altezza dell’edificio più alto, hanno aggiunto i giudici, è circoscritta ad un arco temporale limitato all’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e alla successiva transizione ai piani di governo del territorio.
 
La fase transitoria è scaduta il 15 settembre 2009, data entro la quale ai Comuni, chiamati a deliberare l’avvio del procedimento di approvazione del piano di governo del territorio, è stata concessa la possibilità di derogare alle norme in materia di distanze. 
 
La variante, deliberata nel 2014, si trova al di fuori del periodo transitorio e non avrebbe dovuto quindi prevedere le deroghe sulle distanze. Tuttavia, ha concluso la Corte Costituzionale, il CdS non ha saputo dimostrare che le disposizioni della variante siano state deliberate ai sensi della norma impugnata. Per questi motivi la questione è stata respinta.
 

Distanze minime, i cambiamenti nella normativa

Ricordiamo che da giugno 2019, per effetto del decreto Sblocca Cantieri, le distanze minime tra edifici, previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicano obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni Ente può decidere quali regole seguire. La nuova legge ha stabilito anche che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime, del volume e dell’altezza dell'edificio ricostruito con quello demolito.

 
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