
Distanze tra edifici, quali deroghe sono consentite?
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NORMATIVA
Distanze tra edifici, quali deroghe sono consentite?
La Cassazione spiega la differenza tra piani unitari e piani particolareggiati che includono più fabbricati
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del 15/04/2024

Vedi Aggiornamento del 15/04/2024
20/11/2019 - Si può derogare alle distanze minime tra edifici solo in presenza di un piano particolareggiato che include un insieme di fabbricati che, dal punto di vista dell’assetto urbano, possono essere considerati come un’unica costruzione. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 29867/2019.
A detta del responsabile della sopraelevazione, per la realizzazione degli interventi i due proprietari avevano inizialmente presentato un progetto unitario. A suo avviso, quindi, sarebbe stato possibile derogare alla distanza minima di 10 metri ai sensi dell’articolo 9 del DM 1444/1968, in base al quale “sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino parte di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
Le Regioni, si legge nella sentenza, possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all’assetto urbanistico del territorio. Le eventuali deroghe, continua la Cassazione, sono legittime solo se riferite ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, come se fossero un edificio unitario.
I piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, ha aggiunto la Cassazione, sono finalizzati a conformare l’assetto complessivo di determinate zone. Si tratta di un caso molto diverso dal piano unitario, che invece consiste in un’istanza congiunta per la richiesta del permesso di costruire.
Il piano unitario, hanno concluso i giudici, non impatta sull’assetto del territorio e si riferisce solo ai rapporti tra privati. Per questo motivo, nell’ambito del piano unitario non è consentita alcuna deroga alle distanze minime.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del proprietario che aveva realizzato la sopraelevazione infrangendo la distanza di 10 metri e confermato la sentenza della Corte d’Appello che lo obbligava al ripristino delle distanze previste dalla legge.
Distanze minime, il caso
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra due soggetti che, dopo aver ottenuto i permessi necessari, avevano ampliato gli edifici di loro proprietà. Secondo uno dei proprietari, l’altro aveva realizzato una sopraelevazione senza rispettare la distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate.A detta del responsabile della sopraelevazione, per la realizzazione degli interventi i due proprietari avevano inizialmente presentato un progetto unitario. A suo avviso, quindi, sarebbe stato possibile derogare alla distanza minima di 10 metri ai sensi dell’articolo 9 del DM 1444/1968, in base al quale “sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino parte di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
Distanze minime, quando è ammessa la deroga
La Cassazione ha esordito spiegando che la definizione delle distanze tra le costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.Le Regioni, si legge nella sentenza, possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all’assetto urbanistico del territorio. Le eventuali deroghe, continua la Cassazione, sono legittime solo se riferite ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, come se fossero un edificio unitario.
I piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, ha aggiunto la Cassazione, sono finalizzati a conformare l’assetto complessivo di determinate zone. Si tratta di un caso molto diverso dal piano unitario, che invece consiste in un’istanza congiunta per la richiesta del permesso di costruire.
Il piano unitario, hanno concluso i giudici, non impatta sull’assetto del territorio e si riferisce solo ai rapporti tra privati. Per questo motivo, nell’ambito del piano unitario non è consentita alcuna deroga alle distanze minime.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del proprietario che aveva realizzato la sopraelevazione infrangendo la distanza di 10 metri e confermato la sentenza della Corte d’Appello che lo obbligava al ripristino delle distanze previste dalla legge.
Distanze minime, i cambiamenti nella normativa
Ricordiamo che da giugno, per effetto del decreto Sblocca Cantieri, le distanze minime tra edifici, previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicano obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni Ente può decidere quali regole seguire. La nuova legge ha stabilito anche che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime, del volume e dell’altezza dell'edificio ricostruito con quello demolito.Norme correlate
Legge dello Stato 14/06/2019 n.55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
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