
Coronavirus, cantieri ancora fermi fino al 3 maggio
NORMATIVA
Coronavirus, cantieri ancora fermi fino al 3 maggio
Confermata la sospensione dei lavori di nuova costruzione, completamento e finitura degli edifici. Proseguono le opere di ingegneria civile e le attività degli studi professionali
Vedi Aggiornamento
del 26/06/2020

14/04/2020 - Ancora ferme le attività edilizie. Con il DPCM 10 aprile 2020, è stata prorogata al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività non ritenute fondamentali.
Per l’edilizia non ci sono nuove restrizioni. Sono confermate le sospensioni già decise.
- 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari;
- 41.2 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione;
- 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca (tra cui costruzione di strutture per impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf);
- 43.11 Lavori di demolizione;
- 43.12 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture).
- 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.99.09 e 42.99.01 summenzionati tra le attività sospese) e opere di pubblica utilità;
- 42.22 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche (attività sospesa dal DM 25 marzo 2020 e poi sbloccata dal DPCM 10 aprile 2020)
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
- 37 Gestione delle reti fognarie;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
- Consulta la tabella completa delle attività Ateco che proseguono
Possono continuare le attività professionali contraddistinte dai codici Ateco:
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per la prosecuzione delle attività professionali, le norme raccomandano il massimo ricorso al lavoro agile, alle ferie e ai congedi retribuiti. Negli studi deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro o, in alternativa, devono essere assunti protocolli di sicurezza anticontagio e utilizzati dispositivi di protezione individuale.
- 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.4 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici;
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico;
- Consulta la tabella completa delle attività commerciali consentite
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza;
Consulta la tabella completa delle attività produttive consentite
Possono proseguire anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui si trova l'attività.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le attività sospese possono continuare solo se organizzate secondo le modalità del lavoro agile. In caso contrario, hanno 3 giorni di tempo per organizzare la chiusura.
Continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Da oggi 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
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Per l’edilizia non ci sono nuove restrizioni. Sono confermate le sospensioni già decise.
Coronavirus, i cantieri che restano fermi
Sono ancora sospese le attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO:- 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari;
- 41.2 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione;
- 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca (tra cui costruzione di strutture per impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf);
- 43.11 Lavori di demolizione;
- 43.12 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture).
Coronavirus, le attività che possono proseguire
Possono continuare le attività con codici ATECO:- 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.99.09 e 42.99.01 summenzionati tra le attività sospese) e opere di pubblica utilità;
- 42.22 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche (attività sospesa dal DM 25 marzo 2020 e poi sbloccata dal DPCM 10 aprile 2020)
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
- 37 Gestione delle reti fognarie;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
- Consulta la tabella completa delle attività Ateco che proseguono
Coronavirus, studi professionali operativi
Possono continuare le attività professionali contraddistinte dai codici Ateco: - 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per la prosecuzione delle attività professionali, le norme raccomandano il massimo ricorso al lavoro agile, alle ferie e ai congedi retribuiti. Negli studi deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro o, in alternativa, devono essere assunti protocolli di sicurezza anticontagio e utilizzati dispositivi di protezione individuale.
Coronavirus, attività commerciali consentite
È consentita la prosecuzione delle seguenti attività commerciali:- 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.4 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici;
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico;
- Consulta la tabella completa delle attività commerciali consentite
Coronavirus, le altre attività produttive consentite
È consentita la prosecuzione delle seguenti attività produttive:- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza;
Consulta la tabella completa delle attività produttive consentite
Coronavirus, le attività consentite previa comunicazione al Prefetto
Oltre alle attività rientranti nei codici ATECO espressamente indicati nel DPCM, possono proseguire le attività che assicurano la continuità delle filiere delle attività consentite. In questo caso è necessaria una comunicazione al Prefetto della Provincia competente. Nel caso in cui le attività non siano realmente funzionali alla continuità delle filiere delle attività consentite, il Prefetto può bloccarle dopo aver sentito il Presidente della Regione.Possono proseguire anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui si trova l'attività.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le attività sospese possono continuare solo se organizzate secondo le modalità del lavoro agile. In caso contrario, hanno 3 giorni di tempo per organizzare la chiusura.
Coronavirus, le regole generali
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.Continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Da oggi 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO