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APE, ampliamenti, data inizio lavori: Enea spiega come accedere al Superbonus 110%

APE, ampliamenti, data inizio lavori: Enea spiega come accedere al Superbonus 110%

Chiariti i dubbi su classi energetiche, ruolo del progettista e direttore dei lavori e interventi di demolizione e ricostruzione

Vedi Aggiornamento del 15/03/2021
Foto: sunflowerey ©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 15/03/2021
13/10/2020 - Come redigere l’APE pre e post-intervento? Si può ottenere il Superbonus 110% se, durante i lavori, si realizza un ampliamento volumetrico? E se i lavori sono iniziati prima del 1° luglio 2020?
 
A queste domande di ordine pratico ha risposto l’ENEA, che ha sciolto alcuni dubbi generati dalla normativa sull’argomento.
 

APE, i criteri per redigerlo

È stato chiesto all’ENEA come devono essere determinate le classi energetiche per la redazione dell’APE, cioè se bisogna prendere come riferimento il DM 26 giugno 2015 o le leggi regionali, quali servizi energetici considerare negli edifici unifamiliari, in quali casi l’APE può essere firmato dal direttore dei lavori o dal progettista, se gli attestati devono essere depositati nei catasti regionali e, per i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento.
 
L’Enea ha risposto che, per consentire l’uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal DM 26 giugno 2015 o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale, a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
 
L’Enea ha spiegato che, negli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE post-intervento, per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche, sono quelli presenti nella situazione ante intervento, così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.
 
Il direttore dei lavori e il progettista si legge nelle Faq, possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
 
Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, ha illustrato l’ENEA, degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
 
Le Faq chiariscono che per i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
 

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

Un altro dubbio, sottoposto all’ENEA, riguarda le spese ammesse alla detrazione fiscale in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
 
L’ENEA ha spiegato che, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post-operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
 
Ricordiamo che anche l’Agenzia delle Entrate ha spiegato in un interpello che gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono essere realizzati attraverso lavori di demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

 

Superbonus 110% e data inizio lavori

All’ENEA è stato chiesto come ottenere il Superbonus 110% per i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020.
 
L’ENEA ha spiegato che la norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone soltanto la condizione che le spese siano sostenute a partire dal 1° luglio 2020. La Faq dell’ENEA risponde ai dubbi sollevati da Unicmi sul significato di inizio dei lavori.
 
La data in cui si sostengono le spese non è l’unico elemento che determina il diritto a fruire del Superbonus 110%. Per ottenere il Superbonus, spiegano le Faq, è infatti necessario rispettare una serie di requisiti e procedure aggiuntivi rispetto alle altre detrazioni fiscali: limiti di spesa differenziati per edifici unifamiliari e condominiali, materiali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017, miglioramento di due classi energetiche o della classe energetica più alta, rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo.
 

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