
Permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche saranno prorogati di 1 anno
NORMATIVA
Permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche saranno prorogati di 1 anno
Proroga annuale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione. Le misure del Decreto ‘Ucraina’ per far fronte a caro materiali e ritardo dei cantieri
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del 18/02/2025

12/05/2022 - Più tempo per iniziare e terminare i lavori, in ritardo a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi dei prezzi. È uno degli obiettivi del disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022), che ha ottenuto il via libera, con fiducia, del Senato e passa ora all'esame della Camera.
La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l’Amministrazione ha già concesso una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte all’emergenza Covid-19.
Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19.
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga anche le convenzioni e gli accordi già prorogati da precedenti normative, tra cui quelle per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.
Permessi di costruire, proroga di un anno
In base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori.La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l’Amministrazione ha già concesso una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte all’emergenza Covid-19.
Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un anno
La proroga di un anno vale anche per le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19.
Titoli abilitativi, le condizioni per la proroga
Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, sono previste due condizioni:- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno
Il Decreto “Ucraina” proroga di un anno anche i termini di validità e quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga anche le convenzioni e gli accordi già prorogati da precedenti normative, tra cui quelle per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.