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Permesso di costruire, come si dimostra l’avvio dei lavori?

Permesso di costruire, come si dimostra l’avvio dei lavori?

Il CdS spiega gli elementi che dimostrano di voler esercitare lo jus aedificandi ed evitano la decadenza del titolo abilitativo

Vedi Aggiornamento del 18/02/2025
Foto: Jozef Polc©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/02/2025
23/06/2022 - La demolizione dell’edificio prova l’inizio dei lavori? Oppure il Comune può dichiarare la decadenza del permesso di costruire? A questa domanda ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 4033/2022.
 

Permesso di costruire e avvio dei lavori, il caso

I giudici hanno esaminato il ricorso contro una sentenza del Tar che ha convalidato la decisione del Comune di dichiarare decaduto il permesso di costruire, rilasciato il 30 giugno 2015 per la demolizione con ricostruzione al piano terra e ampliamento con sopraelevazione al piano primo.
 
Gli interessati hanno comunicato l’inizio dei lavori per il 13 giugno 2016 e il 15 maggio 2018 hanno chiesto la proroga, ottenuta con un provvedimento del 12 giugno 2019.
 
A gennaio 2020, il Comune ha contestato il mancato inizio dei lavori. Il Tar ha dato ragione al Comune sostenendo era fosse stato solo allestito il cantiere, ma che questo passaggio non costituiva un effettivo inizio dei lavori.
 


Permesso di costruire, come provare l’avvio dei lavori

Il Consiglio di stato ha ribaltato la situazione spiegando che, in base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire, mentre l’opera deve essere completata entro 3 anni dall’inizio dei lavori. In casi eccezionali ed imprevisti, può essere richiesta una proroga prima della scadenza dei termini.
 
Citando altre pronunce della giurisprudenza, i giudici hanno affermato che i lavori si ritengono iniziati quando viene impiantato il cantiere, si innalzano gli elementi portanti e i muri e si eseguono gli scavi necessari al gettito delle fondazioni.
 
L’onere della prova sul mancato avvio dei lavori, ha spiegato il CdS, incombe sul Comune.
 
Nel caso esaminato, rilevano i giudici, era stata effettuata la demolizione dell’edificio preesistente ed erano state ultimate le fondazioni.
 
L’attività di demolizione, si legge nella sentenza, manifesta la volontà di esercitare il jus aedificandi autorizzato con il permesso di costruire e costituisce un fatto idoneo ad impedire la decadenza del titolo abilitativo.
 
Sulla base di questi motivi, il CdS ha accolto il ricorso, consentendo quindi la prosecuzione dell’attività.
 
 
 
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