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Equo compenso, sempre più Enti lo rispettano nelle gare

Equo compenso, sempre più Enti lo rispettano nelle gare

CNAPPC - CRESME: dal 1° luglio al 30 settembre 2024 il 58,3% dei bandi è risultato in regola

Equo compenso - Foto: benzoix 123RF.com
Equo compenso - Foto: benzoix 123RF.com
di Paola Mammarella
22/10/2024 - Le Amministrazioni applicano l’equo compenso nelle gare d’appalto, allora perché alcuni operatori del settore hanno dei dubbi?
 
L’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) ha rilevato che la consapevolezza delle PA sull’equo compenso nella predisposizione dei bandi sta crescendo.
 
I professionisti tecnici ritengono che non ci sia alcun dubbio sull’obbligo di applicare l’equo compenso, ma talvolta la stessa giurisprudenza apre il varco a dubbi interpretativi.
 

Le PA applicano l’equo compenso nelle gare

L’osservatorio ONSAI, del CNAPPC - Cresme, ha analizzato i bandi dei settori ordinari, indetti tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2024 per l'affidamento di servizi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo di importo superiore a 200mila euro mediante procedure aperte.
 
L’osservatorio ha rilevato una significativa crescita dell’utilizzo dell’equo compenso da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto nel terzo trimestre 2024, quando l’utilizzo dell’equo compenso ha interessato il 58,3% dei bandi messi in gara e il 55,9% degli importi.
 
Un anno prima, invece, tra luglio e settembre 2023, l’incidenza sul totale bandi è stata pari al 12,3% e sul totale importi del 12,4%.
 
Nel 53,8% dei bandi è richiesto il ribasso sulle spese e sugli oneri accessori e nel 4,5% dei bandi si fa ricorso al prezzo fisso. 
 
 
A maggio, l’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha condotto un’analisi sul periodo dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024 e, dopo aver studiato 1954 bandi di gara, alcuni dei quali regolarizzati dopo alcune contestazioni, ha concluso che quasi l’80% dei bandi è risultato regolare.
 
Il panorama delle norme, però, non è chiaro ed è stato chiesto un intervento urgente al Ministero delle Infrastrutture per armonizzare la legge sull’equo compenso e il Codice Appalti per tutelare il diritto ad un compenso equo e garantire un confronto concorrenziale.
 

Ingegneri, la legge sull’equo compenso ha natura imperativa

Nei giorni scorsi il Centro Studi del CNI ha diramato un documento che ribadisce l’imperatività della legge sull’equo compenso, a suo avviso confermato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente.
 
Il CNI ha ricordato che TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Sicilia e TAR Bolzano hanno affermato l’obbligo di rispettare i parametri ministeriali per la determinazione del compenso dei professionisti prima dell’avvio delle trattative pre-contrattuali.
 
Secondo questo orientamento prevalente, la garanzia dell’equo compenso è una condizione necessaria per la regolarità della procedura di gara e il controllo non può essere posticipato alla fase della verifica di anomalia delle offerte.
 
A questo orientamento si contrappongono le sentenze con cui il TAR Campania e il TAR Calabria hanno affermato che il rispetto del principio dell’equo compenso può essere verificato contestualmente all’analisi delle offerte.
 
Il TAR Campania, lo ricordiamo, ha affermato che l’eventuale incongruità delle offerte può essere accertata solo dopo aver effettuato la verifica di anomalia.
 
Il TAR Calabria, in seguito, ha giudicato legittimo il comportamento della Stazione Appaltante che non ha escluso subito il professionista che ha offerto un ribasso del corrispettivo per le prestazioni d’opera intellettuale perché, ha spiegato, prima bisogna accertare se il ribasso è eccessivo o se è compatibile con l’equo compenso.
 
Nella sua analisi delle pronunce, il Centro Studi del CNI ha affermato che il principio dell’equo compenso non è sufficientemente garantito dalle procedure di verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto quest’ultima è un rimedio volto a garantire il confronto concorrenziale “nel mercato” fra operatori economici, ma non è funzionale a ristabilire una posizione di equilibrio (normativo e contrattuale) del contraente forte (la PA) rispetto al contraente debole (gli operatori offerenti).
 
“Noi ribadiamo che i compensi per le attività professionali non devono essere soggetti a ribasso rispetto ai parametri normati e che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa va applicato sulla base di valutazioni qualitative" ha affermato Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI.
 
 

Architetti: la legge è imperativa e va sempre applicata

Anche il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), Massimo Crusi, ha commentato le sentenze del TAR Veneto, Lazio, Sicilia e Bolzano.
 
“Queste sentenze - ha spiegato - affermano che la legge assume natura imperativa, sostenendo che il rispetto dei parametri ministeriali per la determinazione del compenso dei professionisti è obbligatorio e non negoziabile. Il compenso non è equo se non ancorato ai parametri”.
 
Secondo il CNAPPC, la norma sull’equo compenso obbliga la Pubblica Amministrazione a rispettare i parametri ministeriali fin dall’inizio della procedura di gara, impedendo il ribasso del compenso e limitando tale facoltà alla componente spese.
 
Crusi ritiene che l’equo compenso comporta un rafforzamento delle tutele e dell’interesse alla partecipazione alle gare pubbliche, rispetto alle quali l’operatore economico è consapevole del fatto che la competizione si sposterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio sulle spese generali) e, ancor di più sul profilo qualitativo e tecnico dell’offerta formulata.
 
Allo stesso tempo, Crusi pensa che l’equo compenso garantisce sia dei margini di flessibilità e di competizione anche sotto il profilo economico, sia la valorizzazione del profilo qualitativo e del risultato, in piena coerenza con il dettato normativo nazionale e dell’Unione Europea, senza alcun contrasto con la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.
 
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