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Per garantire l’equo compenso non sono consentite deroghe ai Parametri ministeriali
di Redazione Edilportale

Per garantire l’equo compenso non sono consentite deroghe ai Parametri ministeriali

Anac aggiunge: i servizi di ingegneria e architettura non possono essere aggiudicati né con il prezzo più basso né con l’offerta economicamente più vantaggiosa

Vedi Aggiornamento del 22/10/2024
Equo compenso - Foto: armmypicca 123RF.com
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di Redazione Edilportale
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16/10/2023 - La normativa sull’equo compenso non consente di determinare un corrispettivo inferiore a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.
 
Il concetto sembra chiaro, ma talvolta dà luogo ad alcune incertezze che richiedono spiegazioni aggiuntive.
 
L’ultima è arrivata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con la delibera 343/2023 si è pronunciata su un caso sottoposto da Oice e ha formulato un’ipotesi interessante, secondo la quale i servizi di ingegneria e architettura non possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ma neanche con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

Equo compenso nei servizi di progettazione

L’Anac ha esaminato l’affidamento di un servizio di progettazione con offerta economicamente più vantaggiosa.
 
La Stazione Appaltante ha fissato un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali del DM 17 giugno 2016.
 
Di fronte alla richiesta di chiarimenti presentata da Oice, la Stazione Appaltante ha risposto richiamando gli studi di Oice sui ribassi medi con cui le gare sono state aggiudicate nell’ultimo quinquennio, che si attestano sopra il 40%. Di conseguenza, un ribasso a monte del 20% non avrebbe impedito una adeguata remunerazione dell’attività svolta.
 
Oice invece ha affermato che la fissazione di un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali, e che avrebbe subìto un ulteriore ribasso a seguito della presentazione delle offerte, si sarebbe tradotto, in sostanza, nella corresponsione di un corrispettivo finale non proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto di affidamento, in violazione del principio dell’equo compenso.
 
La Stazione Appaltante ha risposto che Oice non aveva dimostrato che il prezzo a base di gara non avrebbe coperto i costi e la remunerazione del capitale impegnato.
 
Oice ha quindi ricordato che la nuova normativa sull’equo compenso, entrata in vigore il 20 maggio 2023 (Legge 49/2023), ha superato l’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza 2094/2019, secondo il quale le Stazioni Appaltanti potevano discostarsi dai parametri ministeriali dandone opportuna comunicazione.
 

La delibera Anac sull’equo compenso

L’Anac ha spiegato che la Legge 49/2023 sull’equo compenso è entrata in vigore il 20 maggio 2023, cioè prima della pubblicazione del bando in Gazzetta, avvenuta il 24 maggio 2023.
 
Per il principio “tempus regit actum”, il bando avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni della legge in vigore.
 
L’Anac, ripercorrendo i contenuti della Legge 49/2023 sull’equo compenso, ha spiegato che il compenso è equo se conforme ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, i quali non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento”, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata.
 
Secondo la Legge 49/2023 sull’equo compenso, continua la delibera Anac, il DM 17 giugno 2016 è un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e il divieto di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Anac ipotizza quindi che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. L’Anticorruzione arriva a questa conclusione perché la Legge 49/2023 prevede la nullità delle clausole che fissano un compenso inferiore a quello ricavabile dall’applicazione del DM 17 giugno 2016.
 
Sulla base di queste argomentazioni, l’Anac ha dichiarato “non conforme alle norme di settore” l’operato della Stazione Appaltante.
 

Cosa pensano i professionisti dell’equo compenso

La delibera Anac è stata accolta con entusiasmo dal mondo delle professioni. Il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) chiede che il principio dell’equo compenso, di portata generale, debba necessariamente trovare piena applicazione.
 
“Intanto - scrive il CNI in una nota - il pronunciamento di Anac servirà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura”.
 
Ma la norma sull’equo compenso apre anche un altro scenario di confronto: il raccordo con il nuovo Codice Appalti. A tal proposito, Fondazione Inarcassa ritiene che, per la piena applicazione dell’equo compenso, si debba aggiornare al più presto il Decreto Parametri.
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