29/04/2024 - L’equo compenso si applica ai servizi di ingegneria e architettura? Se per i rappresentanti dei professionisti non ci sono dubbi, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) mette in luce le sue perplessità e chiede di nuovo un intervento urgente del legislatore.
La richiesta di chiarimento è stata inviata alla cabina di regia sull’equo compenso, al Ministero dell’Economia e a quello delle Infrastrutture.
Senza un intervento urgente per consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa sull’equo compenso, Anac avvisa che “procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”. Questo significa che non bacchetterà le Amministrazioni che non dovessero applicare il principio dell’equo compenso negli appalti pubblici.
Equo compenso, per Anac non si applica ai servizi di ingegneria e architettura
Anac ritiene che il Codice Appalti (
D.lgs. 36/2023) e la legge sull’equo compenso (
Legge 49/2023) debbano essere adeguatamente coordinati per evitare contrasti.
Secondo Anac bisogna considerare che la legge sull’equo compenso, anche se successiva al Codice Appalti, “non ha derogato espressamente allo stesso”.
Uno dei nodi fondamentali risiede nell’articolo 3, comma 3, della Legge 49/2023 sull’equo compenso.
La disposizione prevede che “non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei”. Di conseguenza, spiega Anac, sono valide le clausole che riproducono le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici o che attuano i principi europei, tra cui il principio di concorrenza.
La previsione di tariffe minime non soggette a ribasso, sottolinea Anac, rischia invece di essere in contrasto con la normativa europea, che impone di tutelare la concorrenza. Anac ricorda che, “come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, in materia di compensi professionali,
l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi”.
Allo stesso tempo, Anac pensa che il Codice Appalti persegue gli stessi obiettivi della legge sull’equo compenso perché prevede meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili. Tali meccanismi sono contenuti nelle discipline che regolano l’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi.
Anac evidenzia che la legge sull’equo compenso “è applicabile ai
rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale indicati nell'articolo 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale ai rapporti contrattuali in cui il committente assume una posizione dominante. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto, come previsto dall'articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.
Anac ritiene che “la
concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza”.
Anac analizza inoltre l’articolo 13 della legge sull’equo compenso, in base al quale l’attuazione delle norme non deve creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. “Circostanza che - ribadisce Anac - si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso”.
“L’opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico-finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.
Anac sottolinea infine che l’articolo 3, comma 5, della legge sull’equo compenso ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito ai sensi dell’Allegato I al Codice Appalti. Questo “oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.
L’equo compenso e le norme di coordinamento che non arrivano
Il bisogno di norme di coordinamento tra Codice Appalti e legge sull’equo compenso è stato sollecitato fin dall’adozione del nuovo Codice Appalti, che riducendo i livelli di progettazione ha creato un
disallineamento con il Decreto parametri (
DM 17 giugno 2016).
Anche l’Anticorruzione ha chiesto più volte un intervento del legislatore e, nel dubbio, ha dato un’interpretazione letterale delle due norme, in base alla quale
si potrebbe scegliere di non applicare il principio dell’equo compenso nelle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
Dopo una serie di proteste, all’inizio di aprile il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare ha annunciato che la questione sarebbe stata affrontata nella riunione della prossima cabina di regia sull’equo compenso.
Equo compenso, Inarsind: 'situazione disperata e disperante'
Secondo Inarsind, sindacato degli architetti e ingegneri liberi professionisti, “si tratterebbe dell’ennesima giravolta che viene fatta sull’argomento, che lascia l’intero settore nell’incertezza di una risposta chiara e definitiva e che si sovrappone alla sentenza 632/2024 del Tar Veneto, che sembrava avere detto una parola definitiva sull’argomento, decidendo a favore dell’applicazione incondizionata dell’equo compenso negli affidamenti concernenti prestazioni d’opera intellettuale”.
“Quello che non comprendiamo - scrive Inarsind - è come, di pari passo, si scelga la via più comoda, un’autentica scorciatoia sulla pelle di quegli stessi soggetti che si dichiara di volere tutelare, che si disconosca una legge, appellandosi al fatto che la stessa non prevede esplicitamente la sua applicazione all’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria mentre dall’altra si dimentica che il Codice dei Contratti prevede esplicitamente l’applicazione dell’Equo Compenso”.
Inarsind non condivide neanche la motivazione secondo la quale l’equo compenso comporta oneri eccessivi per lo Stato e ricorda che l’emanazione della legge sull’equo compenso ha fatto seguito all’eliminazione dei minimi tariffari e a una deregulation che ha portato a chiedere e ad offrire prestazioni a titolo gratuito.
“È contraddittorio - si legge nella nota di Inarsind - pensare che la libertà di offrire un prezzo al ribasso favorisca tout court la concorrenza: si trascura che in realtà favorisce chi può permettersi di abbassare - anche di molto - il livello economico del mercato e, conseguentemente determinare la scomparsa dei soggetti che non sono in grado di reggere il confronto al ribasso, determinando, di fatto, in conclusione, la fine di ogni concorrenza”.
Inarsind propone quindi di “trovare un modo capace di tenere insieme partecipazione e livelli adeguati di qualità e compensi, forse più articolato e meno semplice dell’applicazione tout court dell’equo compenso, ma certamente diverso anche dal suo disconoscimento dalla reintroduzione di una deregulation che, attraverso la concorrenza di chi può permettersela, determina, di fatto, il monopolio, se non di specifici soggetti, certamente di una loro specifica categoria”.