
Equo compenso, CNI: l’80% delle Stazioni Appaltanti lo applica correttamente
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Equo compenso, CNI: l’80% delle Stazioni Appaltanti lo applica correttamente
L’Osservatorio bandi rileva che solo in 63 casi su 1954 le SA non si sono adeguate alla normativa appellandosi ai pronunciamenti Anac
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del 22/10/2024

21/05/2024 - La legge sull’equo compenso è in vigore da più di un anno e il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) traccia un quadro della sua applicazione negli affidamenti.
L’Osservatorio bandi del CNI ha condotto l’analisi sul periodo che va dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024, analizzando 1954 bandi di gara.
I 499 bandi di gara anomali sono stati puntualmente contestati, evidenziando in maniera chiara e puntuale tutte le criticità riscontrate. In 90 casi le stazioni appaltanti hanno accolto le osservazioni dell’Osservatorio e si sono adeguati (18% delle contestazioni), portando così il numero dei bandi “regolari” a 1545 (quasi l’80% del totale).
In 63 casi (il 3% del totale) le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa. I rimanenti 346 casi (13% del totale) sono ancora in fase di contestazione.
“Il principale motivo di contestazione riscontrato - fa notare Domenico Condelli, Consigliere CNI e responsabile dell’Osservatorio bandi - naturalmente è la mancata o erronea applicazione del principio dell’Equo compenso che, alla luce della legge 21/04/2023 n.49, fa sì che i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non siano più solo una ‘base di riferimento’, ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Grazie all’importante lavoro della struttura dell’Osservatorio Bandi, sono stati raggiungi risultati estremamente soddisfacenti, sia dal punto di vista strettamente numerico dei bandi analizzati, sia in termini di effetti ottenuti nei riscontri delle Stazioni appaltanti”.
Dei 63 casi di disapplicazione della legge sull’equo compenso (Legge 49/2023), il 73% ha come principale motivazione la volontà di conformarsi ai pareri espressi da ANAC.
Ricordiamo infatti che l’Anac in due situazioni ha messo in dubbio l’obbligo tassativo di applicare l’equo compenso. A marzo, fornendo un parere di precontenzioso, l’Anticorruzione ha concluso che le Stazioni Appaltanti, alla luce delle norme poco chiare vigenti, possono scegliere di non rispettare il principio dell’equo compenso.
Ad aprile, ribadendo la necessità di un chiarimento, l’Anac ha affermato che l’equo compenso non è obbligatorio per i servizi si ingegneria e architettura e che le gare a prezzo fisso non tutelano la concorrenza.
L’errata interpretazione del D.lgs. 36/2023 è responsabile di poco meno del 10% dei casi di mancata conformazione. Quasi l’8% delle stazioni appaltanti invoca il principio della Lex Specialis.
Altre motivazioni sono l’erronea interpretazione della sentenza C-438/2022 della Corte di Giustizia UE, l’invocazione del principio Ratione Temporis e i dubbi interpretativi sull’applicazione dell’equo compenso (3% ciascuna).
Secondo il CNI, i pronunciamenti ANAC sono distanti dai reali contenuti della normativa. “Nonostante nelle premesse del Legislatore fossero ben chiare le intenzioni circa l’applicazione dell’Equo Compenso alla contrattazione pubblica, scrive il CNI in una nota - si assiste nella prassi ad un comportamento contrario. Tali pratiche sono sempre più spesso pericolosamente promosse e legittimate da talune Amministrazioni e singole Associazioni di categoria”.
“Il CNI - conclude la nota - ritiene che la diffusione dei dati legati all’attività del suo Osservatorio bandi possa contribuire a superare le difficoltà ed i ritardi che certe contrapposizioni stanno comportando per le procedure di realizzazione delle opere pubbliche”.
L’Osservatorio bandi del CNI ha condotto l’analisi sul periodo che va dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024, analizzando 1954 bandi di gara.
Equo compenso, le anomalie riscontrate
In 499 casi sono state rilevate delle anomalie, pari a circa il 26% del totale. Il CNI afferma che la maggior parte degli Enti che rivolge bandi ai professionisti Ingegneri applica correttamente le diposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della legge sull’equo compenso (74% del totale).I 499 bandi di gara anomali sono stati puntualmente contestati, evidenziando in maniera chiara e puntuale tutte le criticità riscontrate. In 90 casi le stazioni appaltanti hanno accolto le osservazioni dell’Osservatorio e si sono adeguati (18% delle contestazioni), portando così il numero dei bandi “regolari” a 1545 (quasi l’80% del totale).
In 63 casi (il 3% del totale) le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa. I rimanenti 346 casi (13% del totale) sono ancora in fase di contestazione.
“Il principale motivo di contestazione riscontrato - fa notare Domenico Condelli, Consigliere CNI e responsabile dell’Osservatorio bandi - naturalmente è la mancata o erronea applicazione del principio dell’Equo compenso che, alla luce della legge 21/04/2023 n.49, fa sì che i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non siano più solo una ‘base di riferimento’, ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Grazie all’importante lavoro della struttura dell’Osservatorio Bandi, sono stati raggiungi risultati estremamente soddisfacenti, sia dal punto di vista strettamente numerico dei bandi analizzati, sia in termini di effetti ottenuti nei riscontri delle Stazioni appaltanti”.
Perché alcune SA non applicano l’equo compenso
Dei 63 casi di disapplicazione della legge sull’equo compenso (Legge 49/2023), il 73% ha come principale motivazione la volontà di conformarsi ai pareri espressi da ANAC.Ricordiamo infatti che l’Anac in due situazioni ha messo in dubbio l’obbligo tassativo di applicare l’equo compenso. A marzo, fornendo un parere di precontenzioso, l’Anticorruzione ha concluso che le Stazioni Appaltanti, alla luce delle norme poco chiare vigenti, possono scegliere di non rispettare il principio dell’equo compenso.
Ad aprile, ribadendo la necessità di un chiarimento, l’Anac ha affermato che l’equo compenso non è obbligatorio per i servizi si ingegneria e architettura e che le gare a prezzo fisso non tutelano la concorrenza.
L’errata interpretazione del D.lgs. 36/2023 è responsabile di poco meno del 10% dei casi di mancata conformazione. Quasi l’8% delle stazioni appaltanti invoca il principio della Lex Specialis.
Altre motivazioni sono l’erronea interpretazione della sentenza C-438/2022 della Corte di Giustizia UE, l’invocazione del principio Ratione Temporis e i dubbi interpretativi sull’applicazione dell’equo compenso (3% ciascuna).
Secondo il CNI, i pronunciamenti ANAC sono distanti dai reali contenuti della normativa. “Nonostante nelle premesse del Legislatore fossero ben chiare le intenzioni circa l’applicazione dell’Equo Compenso alla contrattazione pubblica, scrive il CNI in una nota - si assiste nella prassi ad un comportamento contrario. Tali pratiche sono sempre più spesso pericolosamente promosse e legittimate da talune Amministrazioni e singole Associazioni di categoria”.
“Il CNI - conclude la nota - ritiene che la diffusione dei dati legati all’attività del suo Osservatorio bandi possa contribuire a superare le difficoltà ed i ritardi che certe contrapposizioni stanno comportando per le procedure di realizzazione delle opere pubbliche”.