
Affidamenti diretti dei servizi di progettazione, Cnappc: ‘illegittimo applicare un ribasso’
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Affidamenti diretti dei servizi di progettazione, Cnappc: ‘illegittimo applicare un ribasso’
Gli Architetti scrivono alle Stazioni appaltanti per ricordare l’obbligatorietà del Decreto Parametri
Vedi Aggiornamento
del 30/10/2024

Vedi Aggiornamento del 30/10/2024
04/12/2023 - È illegittimo applicare un ribasso rispetto ai corrispettivi fissati dal Decreto Parametri, negli affidamenti diretti, e quindi sotto-soglia, dei servizi di architettura e di ingegneria. L’illegittimità deriva non solo dalla legge sull’equo compenso ma dallo stesso nuovo Codice dei Contratti che, a differenza del vecchio, considera inderogabile il Decreto Parametri.
Lo ricorda il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) alle Stazioni appaltanti in una nota scritta a seguito delle segnalazioni ricevute dagli Ordini Territoriali e dei dati emersi dagli approfondimenti in tema di affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) forniti dall’Osservatorio Nazionale di Architettura e Ingegneria (ONSAI).
Le procedure di aggiudicazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie - ricorda il CNAPPC -, sono individuate dall’art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (DLgs 36/2023).
Tale norma prevede che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (quest’ultimo criterio escluso per i SAI).
Tali criteri di aggiudicazione però - avvertono gli Architetti - non sono applicabili agli affidamenti diretti, per i quali l’applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il Decreto Parametri risulta del tutto illegittima, costituendo violazione non solo della Legge sull’equo compenso (Legge 49/2023), con la conseguente nullità della pattuizione, ma anche all’art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Quindi, il Consiglio Nazionale invita le Stazioni Appaltanti, nella redazione degli atti di affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria, a non richiedere all’Operatore Economico selezionato alcun ribasso dei corrispettivi, che devono invece rispettare il Decreto Parametri.
Qualora la stazione appaltante, a seguito di apposita segnalazione, non dovesse adeguarsi al nuovo Codice e alla Legge sull’equo compenso il CNAPPC, di concerto con l’Ordine competente per territorio, si riserva di mettere in atto tutte le iniziative previste per la tutela di quest’ultima.
La nuova presa di posizione segue la lettera inviata a novembre ai Ministri Giorgetti, Salvini e Calderone per sollecitare un intervento correttivo per uniformare i contenuti del nuovo Codice dei contratti alla Legge sull’Equo compenso, ed evitare così ambiguità interpretative, contenziosi, aumenti di spesa, rallentamento o paralisi totale degli affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria.
Lo ricorda il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) alle Stazioni appaltanti in una nota scritta a seguito delle segnalazioni ricevute dagli Ordini Territoriali e dei dati emersi dagli approfondimenti in tema di affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) forniti dall’Osservatorio Nazionale di Architettura e Ingegneria (ONSAI).
Le procedure di aggiudicazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie - ricorda il CNAPPC -, sono individuate dall’art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (DLgs 36/2023).
Tale norma prevede che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (quest’ultimo criterio escluso per i SAI).
Tali criteri di aggiudicazione però - avvertono gli Architetti - non sono applicabili agli affidamenti diretti, per i quali l’applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il Decreto Parametri risulta del tutto illegittima, costituendo violazione non solo della Legge sull’equo compenso (Legge 49/2023), con la conseguente nullità della pattuizione, ma anche all’art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Quindi, il Consiglio Nazionale invita le Stazioni Appaltanti, nella redazione degli atti di affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria, a non richiedere all’Operatore Economico selezionato alcun ribasso dei corrispettivi, che devono invece rispettare il Decreto Parametri.
Qualora la stazione appaltante, a seguito di apposita segnalazione, non dovesse adeguarsi al nuovo Codice e alla Legge sull’equo compenso il CNAPPC, di concerto con l’Ordine competente per territorio, si riserva di mettere in atto tutte le iniziative previste per la tutela di quest’ultima.
La nuova presa di posizione segue la lettera inviata a novembre ai Ministri Giorgetti, Salvini e Calderone per sollecitare un intervento correttivo per uniformare i contenuti del nuovo Codice dei contratti alla Legge sull’Equo compenso, ed evitare così ambiguità interpretative, contenziosi, aumenti di spesa, rallentamento o paralisi totale degli affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria.
Norme correlate
Legge dello Stato 21/04/2023 n.49
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Decreto Legislativo 31/03/2023 n.36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Approfondimenti
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