
Equo compenso e Codice Appalti, Oice: servono coordinamento e chiarimenti
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Equo compenso e Codice Appalti, Oice: servono coordinamento e chiarimenti
Il presidente Lupoi sottolinea che le gare bandite dopo il 20 maggio potrebbero risultare irregolari e impugnabili, col rischio di ritardi e contenziosi
Aggiornato al 07/08/2023

di Paola Mammarella
Aggiornato al
04/08/2023 - Equo compenso e Codice Appalti non sono coordinati.
Gli operatori del settore hanno già segnalato che le norme che garantiscono ai professionisti un compenso commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta si scontrano con la riduzione dei livelli di progettazione, stabilita dal nuovo Codice Appalti.
Sull’argomento è intervenuta anche l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria (Oice), che ha acceso il faro su altri aspetti di questo disallineamento.
A suo avviso, la criticità risiede nel fatto che i compensi ministeriali per le prestazioni tecniche, oggi recepiti negli allegati al codice appalti, in base alla legge 49 se violati comportano la nullità delle clausole contrattuali e l’impugnabilità degli esiti delle gare da parte di qualunque professionista, una situazione che mette a rischio ogni gara, da quelle del PNRR a tutte le altre.
Secondo l’Oice, non è un caso che a luglio soltanto due siano state le gare di progettazione emesse con le regole del nuovo codice, comunque sempre con ribasso sui compensi. Adesso però, in linea teorica, queste due gare e tutte le altre bandite dal 20 maggio, data di entrata in vigore della legge 49, in poi potrebbero essere a rischio per violazione dell’equo compenso.
Lupoi sostiene che “una cosa è chiedere che si stimino i compensi a base di gara correttamente applicando sempre i regolamenti ministeriali, altro è dedurre dal contenuto della legge che si possa immaginare un ritorno al sistema delle gare a prezzo fisso tipiche dell’epoca dei minimi inderogabili, più volte censurati e livello europeo, che ha come effetto soltanto lo spostamento sulla discrezionalità della scelta, senza rapporto qualità/prezzo e senza incentivo a migliorare la qualità dei servizi offerti”.
“Peraltro - continua - l’articolo 13 della legge 49 parla di invarianza finanziaria quando invece, da una rapida stima condotta, se si andasse verso un sistema di gare a prezzo fisso con ribasso sulle sole spese si determinerebbero maggiori costi per lo Stato dell’ordine di almeno il 30% in più tenendo conto dei ribassi medi delle gare, così come risulta dal nostro osservatorio. Dove sono le coperture finanziarie? Cosa dovrebbero fare le stazioni appaltanti impegnate con le gare di progettazione e appalto integrato del PNRR?”
Per Giorgio Lupoi “pur condividendo l’intento del legislatore di definire i requisiti di accesso alle gare in maniera conforme alle direttive europee, siamo dell’avviso che questo debba avvenire in maniera graduale anche in considerazione del fatto che da oltre 25 anni sono stati richiesti requisiti su base decennale, a tutela di piccole e medie imprese che anche il codice afferma di voler tutelare”.
Gli operatori del settore hanno già segnalato che le norme che garantiscono ai professionisti un compenso commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta si scontrano con la riduzione dei livelli di progettazione, stabilita dal nuovo Codice Appalti.
Sull’argomento è intervenuta anche l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria (Oice), che ha acceso il faro su altri aspetti di questo disallineamento.
Equo compenso e Codice Appalti, Oice: rischio ritardi e contenziosi
Secondo il presidente dell’Oice, Giorgio Lupoi, “la legge 49/2023 è una conquista importante; parte da presupposti condivisibili e tutela giustamente, soprattutto nel settore privato, i professionisti che operano in posizione di asimmetria e debolezza rispetto ai committenti, ma la sua estensione al settore pubblico deve essere coordinata per evitare ritardi e contenziosi”.A suo avviso, la criticità risiede nel fatto che i compensi ministeriali per le prestazioni tecniche, oggi recepiti negli allegati al codice appalti, in base alla legge 49 se violati comportano la nullità delle clausole contrattuali e l’impugnabilità degli esiti delle gare da parte di qualunque professionista, una situazione che mette a rischio ogni gara, da quelle del PNRR a tutte le altre.
Secondo l’Oice, non è un caso che a luglio soltanto due siano state le gare di progettazione emesse con le regole del nuovo codice, comunque sempre con ribasso sui compensi. Adesso però, in linea teorica, queste due gare e tutte le altre bandite dal 20 maggio, data di entrata in vigore della legge 49, in poi potrebbero essere a rischio per violazione dell’equo compenso.
Lupoi sostiene che “una cosa è chiedere che si stimino i compensi a base di gara correttamente applicando sempre i regolamenti ministeriali, altro è dedurre dal contenuto della legge che si possa immaginare un ritorno al sistema delle gare a prezzo fisso tipiche dell’epoca dei minimi inderogabili, più volte censurati e livello europeo, che ha come effetto soltanto lo spostamento sulla discrezionalità della scelta, senza rapporto qualità/prezzo e senza incentivo a migliorare la qualità dei servizi offerti”.
“Peraltro - continua - l’articolo 13 della legge 49 parla di invarianza finanziaria quando invece, da una rapida stima condotta, se si andasse verso un sistema di gare a prezzo fisso con ribasso sulle sole spese si determinerebbero maggiori costi per lo Stato dell’ordine di almeno il 30% in più tenendo conto dei ribassi medi delle gare, così come risulta dal nostro osservatorio. Dove sono le coperture finanziarie? Cosa dovrebbero fare le stazioni appaltanti impegnate con le gare di progettazione e appalto integrato del PNRR?”
Requisiti di partecipazione alle gare di progettazione
Un’altra criticità, secondo Oice, è rappresentata dall’eccessiva riduzione del lasso temporale su cui calcolare i requisiti di accesso alle procedure di gara. Il Codice (D.lgs. 36/2023) indica un periodo di riferimento di soli 3 anni, a differenza della normativa precedente che prevedeva un periodo di 10 anni.Per Giorgio Lupoi “pur condividendo l’intento del legislatore di definire i requisiti di accesso alle gare in maniera conforme alle direttive europee, siamo dell’avviso che questo debba avvenire in maniera graduale anche in considerazione del fatto che da oltre 25 anni sono stati richiesti requisiti su base decennale, a tutela di piccole e medie imprese che anche il codice afferma di voler tutelare”.
Norme correlate
Legge dello Stato 21/04/2023 n.49
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Decreto Legislativo 31/03/2023 n.36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice Appalti)
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