
Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico
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RISPARMIO ENERGETICO
Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico
E' attività commerciale l’immissione di energia da impianti superiori a 20 kw con lo scambio sul posto
Vedi Aggiornamento
del 01/09/2010
Vedi Aggiornamento del 01/09/2010
23/01/2009 - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su fisco ed energie rinnovabili. I privati dotati di impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto, dal primo gennaio devono fatturare al Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, il contributo che viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal fornitore esterno.
Lo ha stabilito la Risoluzione 13/E del 20 gennaio, che fornisce delucidazioni sulle imposte da corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile. Il quesito è stato posto da una società contribuente, in dubbio sul comportamento fiscale da adottare.
Il Gse ricopre un ruolo fondamentale per l’incentivazione all’uso delle fonti alternative. Con la Delibera 74/2008 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas gli ha attribuito una funzione chiave anche per lo “scambio sul posto”. Un sistema che consente all’utente una particolare forma di autoconsumo, permettendo che l’energia prodotta possa essere prelevata o consumata in un momento successivo.
L’utente conferisce l’energia prodotta al Gse, che la rivende sul mercato. L’utente acquista energia presso il fornitore, pagando un corrispettivo. Il Gse corrisponde all’utente un contributo in conto scambio per rimborsarlo del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia. Il contributo a sua volta può essere uguale o minore del controvalore dell’energia conferita e prelevata al netto dell’Iva pagata.
Per gli impianti fino a 20kw di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale abituale, quindi il contributo erogato dal Gse non è rilevante fiscalmente. Se invece l’impianto è di potenza superiore a 20 kw la cessione di energia sarà considerata come attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al Gse e tassato Irpef.
Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al Gse.
Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto Ires, il contributo consiste in un corrispettivo rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette, per cui si dovrà emettere una fattura al Gse. Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi. In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale e si adotterà la contabilità separata.
Norme correlate
Risoluzione 20/01/2009 n.13/E
Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Delibera/zione 03/06/2008 n.Arg/elt 74
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico - economiche per lo scambio sul posto (TISP)
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