
Sanatoria catastale, cosa cambia per gli immobili
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NORMATIVA
Sanatoria catastale, cosa cambia per gli immobili
Dal primo luglio in vigore le nuove disposizioni, per compravendite e locazioni necessario l’aggiornamento dei dati
Vedi Aggiornamento
del 27/08/2013
Vedi Aggiornamento del 27/08/2013
03/06/2010 - Dal primo luglio i dati catastali diventano fondamentali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili. È una delle misure necessarie alla sanatoria catastale per la regolarizzazione degli immobili fantasma, contenuta nel Decreto Legge 78/2010 con cui è stata varata la manovra da 24,9 miliardi per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.
La disposizione, che nei giorni scorsi ha subito diverse correzioni, dopo aver ricevuto l’ok del Presidente della Repubblica ed essere stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, inizia il suo percorso di conversione in legge.
Tra le novità dell’ultima versione spiccano compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al Catasto.
In base all’articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro ed é punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto. Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica ed edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.
La disposizione, che nei giorni scorsi ha subito diverse correzioni, dopo aver ricevuto l’ok del Presidente della Repubblica ed essere stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, inizia il suo percorso di conversione in legge.
Tra le novità dell’ultima versione spiccano compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al Catasto.
In base all’articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro ed é punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto. Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica ed edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.
Norme correlate
Decreto Legge 31/05/2010 n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. Ordinario n.114)
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