
Dia o Scia per la ricostruzione come ristrutturazione
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NORMATIVA
Dia o Scia per la ricostruzione come ristrutturazione
CdS: permesso di costruire se gli interventi alterano la sagoma, il volume e la tipologia edilizia
Vedi Aggiornamento
del 27/04/2011
Vedi Aggiornamento del 27/04/2011
29/12/2010 - Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere effettuati con Dia se classificati come ristrutturazione edilizia. Rientrano in questa tipologia i lavori che danno luogo ad un edificio identico al precedente per tipologia edilizia, sagoma e volumi.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 7310/2010 ha chiarito che questa impostazione è valida da prima dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia, D.lgs. 380/2001.
Già la Legge 457/1978 indicava infatti la demolizione e successiva ricostruzione come possibile forma di ristrutturazione.
Per conformarsi alle novità normative introdotte con la manovra estiva, potrebbe essere inclusa anche la Scia tra i titoli abilitativi ammessi per le sostituzioni edilizie che si configurano come ristrutturazione.
Se al contrario la ricostruzione implica interventi più incisivi che alterano la sagoma dell’edificio, l’intervento non può più essere classificato come ristrutturazione. Per la sua realizzazione diventa quindi necessario richiedere il permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato ha formulato questa conclusione analizzando il caso di una ricostruzione, autorizzata in variante ad una precedente concessione di manutenzione ordinaria e straordinaria per apportare interventi più incisivi. Era infatti prevista una diversa dislocazione delle volumetrie dell’immobile, con una inevitabile variazione della sagoma.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 7310/2010 ha chiarito che questa impostazione è valida da prima dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia, D.lgs. 380/2001.
Già la Legge 457/1978 indicava infatti la demolizione e successiva ricostruzione come possibile forma di ristrutturazione.
Per conformarsi alle novità normative introdotte con la manovra estiva, potrebbe essere inclusa anche la Scia tra i titoli abilitativi ammessi per le sostituzioni edilizie che si configurano come ristrutturazione.
Se al contrario la ricostruzione implica interventi più incisivi che alterano la sagoma dell’edificio, l’intervento non può più essere classificato come ristrutturazione. Per la sua realizzazione diventa quindi necessario richiedere il permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato ha formulato questa conclusione analizzando il caso di una ricostruzione, autorizzata in variante ad una precedente concessione di manutenzione ordinaria e straordinaria per apportare interventi più incisivi. Era infatti prevista una diversa dislocazione delle volumetrie dell’immobile, con una inevitabile variazione della sagoma.
Norme correlate
Sentenza 05/10/2010 n.7310
Consiglio di Stato – Le demolizione e ricostruzione si configura come ristrutturazione se si realizza un immobile identico per tipologia edilizia, sagoma e volume
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Legge dello Stato 05/08/1978 n.457
Norme per l'edilizia residenziale.
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