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Riforma professioni, primo via libera al Regolamento

Riforma professioni, primo via libera al Regolamento

Nel testo del Governo obbligo di formazione continua e di assicurazione, pubblicità consentita con ogni mezzo e anche relativa ai compensi

Vedi Aggiornamento del 03/08/2012
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 03/08/2012
18/06/2012 - Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato in via preliminare lo schema di regolamento in materia di professioni regolamentate. Scarica il testo
 
Si tratta dell’atteso provvedimento che attuerà i principi di libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio retribuito, preventivo, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa, ecc. elencati nell’articolo 3, comma 5, lettere da a) a g), della Manovra Bis (DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011).
 
Entro il 13 agosto 2012 gli ordinamenti professionali dovranno adeguarsi ai nuovi princìpi; in assenza di riforma, saranno abrogate tutte le norme contenute negli ordinamenti che risultino in contrasto con i princìpi elencati nell’articolo 3, comma 5.
 
Lo schema di decreto - spiega Palazzo Chigi in una nota - contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza. Non è molto chiaro se il testo contiene il principio, introdotto dal DL 138/2011, secondo cui il tirocinio deve essere retribuito, non deve superare i tre anni e deve potersi svolgere anche durante il corso di laurea.
 
È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente.
 
È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.

La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.

La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.
 
Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, tranne quelle sanitarie. Con l’entrata in vigore del Regolamento in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con esso. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del DL 138/2011.
 
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