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Offerta economicamente più vantaggiosa, Consiglio di Stato: linee guida Anac poco incisive

Offerta economicamente più vantaggiosa, Consiglio di Stato: linee guida Anac poco incisive

Codice Appalti: secondo i giudici il testo dell’Anticorruzione dovrebbe dare indicazioni più stringenti alle Stazioni Appaltanti

Vedi Aggiornamento del 08/11/2016
Offerta economicamente più vantaggiosa, Consiglio di Stato: linee guida Anac poco incisive
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/11/2016
22/08/2016 - Le regole sull’aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbero essere maggiormente vincolanti. Lo sostiene il Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha formulato il suo parere sulle linee guida Anac attuative nel Codice Appalti.
 
A detta dei giudici, l’Autorità nazionale anticorruzione non ha segnato una svolta nella riforma degli appalti. Le linee guida avrebbero dovuto guidare le Stazioni Appaltanti alla scelta dell’aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando il Codice prevede la possibilità di optare per il massimo ribasso.
 
Questo secondo il CdS non avviene perché il testo fornisce una guida all’applicazione della norma, ma non fa sì che le Amministrazioni aggiudicatrici si convincano a preferire sempre l’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

Offerta economicamente più vantaggiosa, linee guida Anac non vincolanti

Il CdS chiarisce in primo luogo che queste linee guida non sono vincolanti. Si tratta infatti di istruzioni operative che offrono alle Stazioni Appaltanti formule e metodi, di natura tecnico-matematica, sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione di un punteggio numerico.
 
Il documento, sottolinea il CdS, rispetta la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti, ma sconta un “deficit di utilità”.
 
Dato che la riforma degli appalti si basa sulla valorizzazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a scapito del criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso, secondo il CdS sarebbe stato utile fornire alle Amministrazioni delle indicazioni più stringenti. L’Anac infatti, si legge nel parere, deve tutelare da eventuali distorsioni della concorrenza o di alterazione della par condicio tra gli operatori economici e quindi avrebbe potuto guidare con più polso i criteri di valutazione delle Stazioni Appaltanti.
 

La scelta tra prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa

In base all’articolo 95 del Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti, lo ricordiamo, possono scegliere di continuare ad usare il criterio del prezzo più basso negli appalti di lavori di importo inferiore a un milione di euro, nei servizi e nelle forniture con caratteristiche standardizzate, nei servizi e nelle forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (135mila euro se aggiudicati da Amministrazioni centrali, 209mila euro se aggiudicati da altre Amministrazioni) caratterizzati da elevata ripetitività e senza un elevato contenuto tecnologico.
 
Di fatto, osserva il Consiglio di Stato, le Stazioni Appaltanti non hanno dei criteri da seguire per effettuare la scelta, quindi l’Anac avrebbe dovuto fornirglieli.
 
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