
Appalti, pubblicato il Decreto BIM
NORMATIVA
Appalti, pubblicato il Decreto BIM
Adottato il DM che regola il Building Information Modeling, entrerà in vigore a fine gennaio
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del 11/11/2022

15/01/2018 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Decreto BIM che stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Lo fa sapere il Ministero in una nota, nella quale si legge che, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il DM 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
“Il decreto - conclude la nota - entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione su questo sito”. La comunicazione dell’adozione è stata pubblicata sul sito del Ministero il 12 gennaio 2018, l’entrata in vigore del decreto è prevista dunque per il 29 gennaio 2018.
L’obbligo per le stazioni appaltanti scatterà nel 2019 per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro e verrà progressivamente esteso agli appalti di importo inferiori fino a introdurlo in tutto il sistema dei lavori pubblici nel 2025.
L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.
L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori: dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni, dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni, dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni, dal 2023 per le opere oltre 1 milione, dal 2025 per tutte le nuove opere.
Lo fa sapere il Ministero in una nota, nella quale si legge che, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il DM 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
“Il decreto - conclude la nota - entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione su questo sito”. La comunicazione dell’adozione è stata pubblicata sul sito del Ministero il 12 gennaio 2018, l’entrata in vigore del decreto è prevista dunque per il 29 gennaio 2018.
BIM, i tempi di entrata in vigore
L’entrata in vigore del decreto non coincide però con quella dell’obbligatorietà del BIM, che seguirà invece la tempistica indicata dal decreto. A partire dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici sarà facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.L’obbligo per le stazioni appaltanti scatterà nel 2019 per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro e verrà progressivamente esteso agli appalti di importo inferiori fino a introdurlo in tutto il sistema dei lavori pubblici nel 2025.
Cos’è il Building Information Modeling - BIM
Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
Il Decreto BIM
Il provvedimento definisce, per appalti e concessioni, le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici e disciplina gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.
L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori: dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni, dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni, dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni, dal 2023 per le opere oltre 1 milione, dal 2025 per tutte le nuove opere.